Sentenza n. 649/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di revoca -OMISSIS- notificato in data 13 gennaio 2025, nonché di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, successivamente confermato dall’Amministrazione in sede di riesame
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, notificato il 13 gennaio 2025, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, consequenziali e connessi. Il TAR, in sede cautelare, aveva sospeso l’efficacia dell’atto e ordinato all’Amministrazione di riesaminare la posizione. In esecuzione dell’ordinanza, l’Amministrazione ha adottato il 26 maggio 2025 un nuovo provvedimento di conferma della revoca, motivato con il fatto che la domanda di nulla osta era stata presentata senza attendere il riscontro del centro per l’impiego sulla disponibilità di lavoratori; tale circostanza sarebbe emersa da documentazione prodotta in giudizio e non precedentemente sottoposta all’Amministrazione. Il Ministero ha quindi eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della nuova determinazione. Il ricorrente non ha contestato il nuovo provvedimento né svolto ulteriori difese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha rilevato che, in adempimento dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione aveva rivalutato la posizione del ricorrente e adottato un nuovo atto di conferma della revoca. Poiché tale atto non era stato impugnato, l’interesse alla rimozione del provvedimento originario era venuto meno: la nuova determinazione aveva modificato l’assetto di fatto e di diritto oggetto del giudizio, rendendo non più utile la decisione sull’atto iniziale, anche se il nuovo atto non era satisfattivo della pretesa. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento, senza una specifica interpretazione ulteriore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenienza di un nuovo provvedimento amministrativo che, pur non soddisfacendo la pretesa del ricorrente e anche qualora reiteri o aggravi la lesione, modifichi la situazione di fatto o di diritto oggetto del giudizio può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’atto originariamente impugnato.
- Quando l’Amministrazione, in esecuzione di una misura cautelare, riesamina la posizione dell’interessato e adotta una nuova determinazione, il ricorso contro il provvedimento originario diviene improcedibile se il nuovo atto non viene impugnato e non residua un interesse concreto alla rimozione dell’atto iniziale.
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