Ordinanza n. 228/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con ingiunzione di cessione delle armi entro 150 giorni
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché, per quanto occorresse, della nota dei Carabinieri richiamata nel provvedimento. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il decreto traeva origine da una lite familiare verificatasi il 2 aprile 2026, che aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri e aveva comportato il ritiro cautelare delle armi, nonché dalla mancata consegna, in quella circostanza, di tre canne per fucile. Il ricorrente aveva successivamente affermato di averle ritrovate, sostenendo inoltre che alcune armi avessero valore collezionistico e prospettando un danno grave e irreparabile derivante dalla loro confisca. Il testo non esplicita ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla prevenzione del possibile abuso delle armi, valorizzando sia l’episodio di conflittualità familiare con intervento dei Carabinieri e ritiro cautelare delle armi, sia la mancata custodia o consegna di tre canne per fucile. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, osservando che il Prefetto aveva considerato entrambi gli elementi ai fini del divieto previsto dall’art. 39 T.U.L.P.S. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il danno prospettato poteva essere evitato mediante la cessione delle armi a una persona non convivente entro il termine di 150 giorni previsto dall’ingiunzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
DIVIETO DI DETENZIONE DI ARMI, MUNIZIONI E MATERIE ESPLODENTI
Il divieto prefettizio è stato ritenuto cautelativamente sorretto dalla considerazione di un episodio di conflittualità familiare, idoneo a prospettare un possibile futuro abuso delle armi, e dalla mancata custodia o consegna di parte delle armi.
art. 55 c.p.a.
La domanda di sospensione è stata esaminata nella fase cautelare secondo il bilanciamento degli interessi, la verifica sommaria del fumus boni iuris e la valutazione del danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il divieto prefettizio di detenzione di armi può essere ritenuto assistito dal fumus quando sia fondato, anche congiuntamente, su un episodio di conflittualità familiare che evidenzi un possibile pericolo di abuso delle armi e sulla mancata custodia o consegna di parte di esse.
- Nel giudizio cautelare contro un divieto prefettizio di detenzione di armi, l’interesse pubblico alla prevenzione del possibile abuso delle armi può prevalere sull’interesse privato alla conservazione delle stesse, ove le circostanze concrete evidenzino una situazione di rischio.
- Il periculum in mora può essere escluso quando il pregiudizio derivante dal divieto non sia irreparabile, poiché il provvedimento consente di cedere le armi a una persona non convivente entro un termine determinato, evitando così la confisca.
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