Sentenza del 06/09/2016 n. 4535 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Salto della procedura di mediazione - Improcedibilità del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato improcedibile, senza esame del merito. La prosecuzione della controversia direttamente in appello avrebbe comportato la perdita di un grado di giudizio e non è stata ritenuta ammissibile. Poiché l'improcedibilità deriva da un vizio della fase precontenziosa, la parte conserva la possibilità di riproporre la domanda dopo aver correttamente esperito la procedura di reclamo e mediazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha presentato il ricorso prima che decorressero i 90 giorni previsti dall'art. 17-bis, comma 9, del d.lgs. 546/1992 per lo svolgimento della procedura di reclamo e mediazione. Il giudice di primo grado non ha rinviato la trattazione per consentire l'esperimento della mediazione né ha formulato d'ufficio una proposta ai sensi del comma 8 della stessa disposizione, determinando così il salto della procedura obbligatoria.
Norme richiamate
Art. 17-bis del d.lgs. 546/1992, comma 9
Il ricorso soggetto a reclamo e mediazione non può essere esaminato prima del decorso del termine di 90 giorni previsto per la procedura precontenziosa.
Art. 17-bis del d.lgs. 546/1992, comma 8
Il giudice deve evitare il salto della procedura, anche disponendo il rinvio della trattazione o formulando d'ufficio una proposta di mediazione quando necessario.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria è soggetta a reclamo e mediazione, il ricorso non deve essere trattato prima del decorso del termine legale previsto per la procedura.
- La presentazione anticipata del ricorso non consente di bypassare la fase di mediazione: il giudice deve assicurare il corretto svolgimento della procedura precontenziosa.
- L'omesso rinvio o la mancata proposta d'ufficio di mediazione possono determinare l'improcedibilità del ricorso per salto di procedura.
- L'improcedibilità fondata su un vizio precontenzioso, e non sul merito della pretesa, normalmente lascia alla parte la possibilità di riproporre la domanda dopo aver sanato il vizio.
- Non è generalmente corretto saltare il primo grado e proseguire direttamente in appello, perché ciò comprometterebbe il diritto a un doppio grado di giudizio.
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