Cassazione Penale, Sentenza n. 2721/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava principalmente la mancata retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, c.p.p., deducendo che i fatti contestati nel procedimento "Recovery" erano desumibili dagli atti del precedente procedimento "Reset" (quindi già conoscibili o depositati al tempo della prima ordinanza), con conseguente illegittima prosecuzione della custodia. Venivano inoltre impugnati: a) la qualificazione dell'associazione (si censurava l'assenza di prova che si tratti di associazione autonoma dedita al narcotraffico distinta dall'associazione mafiosa già contestata in "Reset"), e b) la gravità indiziaria in relazione ai reati fine di tentata estorsione aggravata con aggravante mafiosa, deducendo carenze probatorie sulle intercettazioni, sull'utilizzo delle schede e sul riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In motivazione la Corte ha ritenuto i motivi generici e, soprattutto, ha rilevato che l'onere di provare la "anteriore desumibilita'" dei fatti dagli atti del primo procedimento spettava al ricorrente e non era stato assolto con la necessaria puntualita'. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla qualificazione del delitto associativo e sulla gravita' indiziaria: il ruolo apicale di Illuminato e la sussistenza di un ampio compendio intercettativo, unitamente alle dichiarazioni dei collaboratori, sono stati ritenuti adeguatamente valutati dai giudici di merito, e le doglianze difensive si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita al giudice di legittimita'.
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che chi invoca la retrodatazione dell'inizio della custodia cautelare deve provare la "desumibilita'" dei fatti dal primo procedimento al momento dell'emissione della prima ordinanza; in mancanza la doglianza e' generica e inammissibile.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti)
art. 74 e art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Le norme sul traffico di stupefacenti sono state applicate per i reati fine (art. 73) e per la contestazione dell'associazione finalizzata al traffico (art. 74); la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del collegamento tra imputazioni e il compendio probatorio.
art. 416-bis cod. pen.
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
L'aggravante di tipo mafioso e' stata ritenuta utile a evidenziare la continuita' e la "cementita'" delle condotte tra i due filoni investigativi, contribuendo a giustificare il collegamento tra "Reset" e "Recovery".
art. 629 cod. pen.
La contestazione dei reati di estorsione (art. 629) e la valutazione della gravita' indiziaria in relazione alla aggravante mafiosa sono state ritenute adeguatamente motivate dal Tribunale, percio' la Corte di legittimita' ha respinto le censure.
Giurisprudenza richiamata
Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015 (Schillaci); Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021 (Buscemi)
La Corte applica il principio secondo cui la parte che invoca la retrodatazione deve provare il deposito nell'ambito del primo procedimento, e ricorda la distinzione tra disponibilita' formale degli atti e la nozione di desumibilita' (non coincidenti): non basta che gli elementi fossero "potenzialmente disponibili", occorre che fossero desumibili in concreto.
Massime di principio
- Chi invoca la retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3 c.p.p. ha l'onere probatorio di dimostrare puntualmente che il compendio probatorio rilevante fosse desumibile dal primo procedimento al momento dell'emissione della prima ordinanza (es. depositi/informative o note di P.G.).
- La mera sovrapposizione di partecipanti, territorio o finalita' non basta a dimostrare l'identita' di due associazioni o il "bis in idem": va provato un diverso progetto delittuoso o la diversa autonomia organizzativa.
- Le censure generiche o le richieste di rivalutazione del materiale probatorio (anche intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori) sono in genere inammissibili in sede di legittimità, salvo indicazioni specifiche di vizi di diritto o di motivazione contraddittoria e illogica.
- Quando si contesta la qualificazione del reato associativo, e' necessario indicare con precisione quali elementi del compendio probatorio dimostrino l'autonomia organizzativa e il progetto delittuoso distinto rispetto ad altra associazione gia' contestata.
- Per contestare la gravita' indiziaria in relazione a reati fine (es. estorsioni), la difesa deve evidenziare specifici profili di incertezza o di illegittimita' acquisitiva delle prove (es. mancato riscontro, titolarita' delle utenze, incongruenze nelle dichiarazioni) e non limitarsi a osservazioni generiche.
- La circostanza aggravante di tipo mafioso puo' integrare il nesso tra piu' filoni investigativi quando emerge come elemento "cementante" delle condotte, ma questa valutazione richiede motivazione adeguata da parte del giudice di merito e non e' sindacabile in fatto dalla Corte di legittimita' salvo vizi logici evidenti.
- In fase difensiva conviene depositare, con precisione temporale, le prove che dimostrino la presenza del compendio investigativo nel primo procedimento (informative, note di P.G., atti depositati) per evitare che l'eccezione di retrodatazione sia dichiarata generica e quindi inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2591/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2593/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2594/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2595/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2596/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2597/2025 del 22/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →