Cassazione Penale, Sentenza n. 18123/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano (10/03/2023) che aveva parzialmente confermato la condanna del ricorrente per bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e distrattiva (capo B) in relazione al fallimento della società "Diadharma s.r.l.". Le accuse comprendevano l'omessa tenuta o sottrazione di scritture contabili, la distrazione di immobilizzazioni materiali (Euro 161.354,00), rimanenze (Euro 195.000,00), disponibilità liquide (Euro 20.169,00), l'erogazione non deliberata di Euro 5.000,00 a favore dell'imputato e il trasferimento senza corrispettivo del valore aziendale alla ditta individuale riconducibile all'imputato ("Il Melograno di Gian Carlo Marini"). Il ricorrente ha dedotto: (1) per il capo B vizi di motivazione e di applicazione della legge (sostenendo che i 5.000 euro erano compenso, che le rimanenze erano effettivamente in inventario e che il trasferimento di clientela non costituisce di per sé reato senza trasferimento patrimoniale); (2) per il capo A vizi di motivazione connessi al nesso funzionale tra documentale e distrattive; (3) omissione da parte della Corte d'appello sulla richiesta di riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e, sul merito, ha rigettato i motivi principali relativi alla responsabilità per le condotte contestate (confermando la valutazione delle corti di merito, ivi compresa la lettura congiunta della sentenza di primo grado e di appello). Tuttavia ha accolto il terzo motivo relativo alla omissione di pronunciamento sulla non menzione nel casellario giudiziale, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale omissione e concedendo direttamente il beneficio della non menzione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I, c.p.p., ritenendo che le circostanze favorevoli valorizzate in sede di merito (art. 133 c.p.) giustificassero il riconoscimento del beneficio.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen. (incensuratezza, condotta successiva, ecc.) sono state valorizzate dalla Corte d'appello nel determinare il trattamento sanzionatorio e dalla Corte di Cassazione per giustificare il riconoscimento del beneficio della non menzione.
art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, ove del caso, di provvedere direttamente sulla domanda o beneficio non pronunciato dalla corte territoriale; la Corte lo ha usato per concedere direttamente la non menzione nel casellario giudiziale.
Massime di principio
- Le censure generiche e prive di elementi probatori o di confronti concreti (es. mera affermazione che una somma costituiva compenso) sono inammissibili: la difesa deve indicare documenti o dati specifici per invertire la valutazione di merito.
- Quando la sentenza di primo grado e quella di appello risultano "conformi" nella motivazione (doppia conforme), la Cassazione le legge congiuntamente: le argomentazioni di merito risultano difficilmente rivedibili in sede di legittimità.
- Il trasferimento, senza formale atto e senza adeguata contropartita, degli elementi aziendali essenziali (clientela, locali, attrezzature, personale) da una società fallita a soggetto riconducibile all'amministratore può integrare la distrazione del valore aziendale penalmente rilevante.
- La sottrazione o la mancata tenuta di scritture contabili, se funzionale a coprire distrazioni o a rendere impossibile la ricostruzione della gestione, è elemento valutabile ai fini della bancarotta fraudolenta documentale e del dolo.
- Le contestazioni sulla consistenza delle rimanenze richiedono confronti oggettivi (valori contabili vs. stato di fatto con valutazioni temporali e di obsolescenza); la mera asserzione di obsolescenza non è sufficiente se il lasso temporale è breve rispetto al fallimento.
- Se la corte territoriale omette di pronunciarsi su richieste processuali rilevanti (es. beneficio della non menzione), la Cassazione può annullare senza rinvio limitatamente a quella omissione e, quando ricorrono i presupposti, concedere direttamente il beneficio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
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