Cassazione Civile, Ordinanza n. 33689/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiore IVA per l'anno 2013, contestando la non imponibilità di alcune cessioni ritenute intracomunitarie per l'importo di euro 1.870.061,55, per difetto del requisito della territorialità. Il giudice tributario provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente; la Corte di giustizia tributaria regionale aveva poi accolto parzialmente l'appello. L'Agenzia, con unico motivo di ricorso per cassazione, ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 138 della Direttiva 2006/112/CE, dell'art. 41, comma 1, lett. a), del d.l. 331/1993, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva ritenuto provata l'uscita delle merci dal territorio nazionale per euro 1.264.960,00 facendo leva su un "lavoro riepilogativo" dell'Ufficio e attribuendogli un contenuto che non aveva, poiché in esso non vi era alcun riferimento al documento CMR richiamato dalla sentenza d'appello come prova dell'effettività delle cessioni. Secondo la ricorrente, il giudice di merito aveva così fondato la decisione su una prova in realtà non prodotta e mai acquisita al giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito, richiamando la propria giurisprudenza e quella della Corte di giustizia UE, che la non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie presuppone che il contribuente provi il trasferimento del potere di disporre del bene, l'invio o trasporto in altro Stato membro e la fuoriuscita fisica dei beni dal territorio dello Stato di partenza; l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'esenzione grava sul contribuente. Sul piano processuale, ha ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre l'erronea valutazione del materiale istruttorio non integra di per sé violazione di legge. Nel caso concreto, la CTR è incorsa in un errore percettivo/travisamento della prova, avendo attribuito al "lavoro riepilogativo" prodotto in appello dall'Agenzia un contenuto inesistente e avendo dato per esistente un documento CMR che non risultava affatto dalla tabella e non era stato acquisito. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 138 Direttiva 2006/112/CE
"Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal loro territorio ma nella Comunità..."
La norma UE è richiamata come base dell'esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie, applicabile solo se risultano provati i presupposti sostanziali dell'operazione.
art. 41, comma 1, lett. a), d.l. n. 331/1993
"costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro..."
La disposizione nazionale è interpretata in coerenza con la direttiva: la non imponibilità richiede il trasporto o la spedizione dei beni in altro Stato membro.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i fatti costitutivi della non imponibilità grava sul contribuente che invoca il regime agevolativo/esentativo.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o comunque inesistenti nel processo; non basta contestare la mera valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
L'errore percettivo che si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente è trattato come vizio processuale deducibile in cassazione.
art. 395, n. 4 c.p.c.
L'errore di percezione su un fatto incontroverso può integrare il vizio revocatorio davanti al giudice che ha emesso la decisione.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il contraddittorio sulla proposta del relatore.
Massime di principio
- Nelle cessioni intracomunitarie la non imponibilità IVA presuppone la prova, a carico del cedente, del trasferimento del bene in altro Stato membro e della sua effettiva fuoriuscita dal territorio dello Stato di partenza.
- In mancanza di una disciplina nazionale tassativa sulle forme di prova, il contribuente può dimostrare il trasporto con documentazione idonea anche diversa dal CMR, purché sia comunque univoca nel provare l'invio dei beni all'estero.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte nel processo o inesistenti, non quando la censura riguarda la sola diversa valutazione delle prove.
- L'errore percettivo del giudice sul contenuto oggettivo di un documento è censurabile in cassazione se investe un fatto controverso; se invece riguarda un fatto incontroverso, può assumere rilievo revocatorio.
- Il giudice di merito non può attribuire a un documento probatorio un contenuto diverso da quello effettivamente risultante dal testo prodotto in causa.
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