Sentenza n. 135/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 2527 del 16.10.2024; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul sostegno; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia del titolo di formazione professionale conseguito in Romania per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, del titolo rumeno di formazione per l’insegnamento di sostegno. Il Ministero ha respinto l’istanza ritenendo che la richiedente non disponesse della qualifica professionale prescritta dalla Romania per accedere alla professione regolamentata e, comunque, che il percorso formativo rumeno fosse totalmente inidoneo rispetto a quello italiano. L’Amministrazione ha rilevato l’assenza di attività formative specifiche per i diversi tipi di disabilità, di laboratori distinti per ordine e grado scolastico e di elementi sufficienti sul tirocinio, escludendo la possibilità di colmare le differenze mediante misure compensative. La ricorrente ha dedotto plurime violazioni procedimentali, difetto di istruttoria e motivazione, contrasto con la disciplina nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali e omessa valutazione concreta e individualizzata della formazione e delle esperienze maturate, comprese le supplenze di lungo periodo svolte dal 2019 nell’insegnamento di sostegno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. In applicazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria, ha ritenuto che la mancanza dell’attestazione dell’autorità rumena relativa alla possibilità di esercitare la professione in Romania non fosse automaticamente ostativa al riconoscimento. L’Amministrazione era comunque tenuta a verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito e la comparabilità della formazione estera con quella richiesta in Italia, valutando, ove necessario, l’imposizione di misure compensative. Il giudizio ministeriale di radicale inidoneità è stato ritenuto insufficientemente motivato e fondato su un’istruttoria inadeguata: la documentazione indicava un tirocinio curriculare di circa 300 ore e insegnamenti sovrapponibili a quelli italiani, tra cui psicologia dell’educazione, didattica inclusiva, neuropsichiatria infantile e psicologia dello sviluppo. Il Ministero non aveva spiegato perché tali eventuali differenze non potessero essere colmate mediante ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, né aveva valutato l’esperienza professionale maturata dalla ricorrente mediante supplenze di lungo periodo. Il TAR ha inoltre evidenziato che la direttiva 2005/36/CE contempla misure compensative anche quando la formazione riguarda materie sostanzialmente diverse, purché la valutazione delle differenze sia concreta e adeguatamente motivata. L’Amministrazione dovrà quindi riesaminare l’istanza, instaurando il necessario contraddittorio procedimentale e valutando l’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
direttiva 2005/36/CE
non riportata integralmente nel testo
Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro richiede una valutazione concreta del titolo, della formazione e delle competenze acquisite, senza automatismi fondati sulla mancanza di determinati documenti; le eventuali differenze devono essere esaminate anche ai fini dell’applicazione di misure compensative.
direttiva 2013/55/UE
non riportata integralmente nel testo
È richiamata quale direttiva modificativa della direttiva 2005/36/CE, posta a fondamento dell’istanza di riconoscimento.
art. 13 direttiva 2005/36/CE
la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte citato art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea
La carenza documentale non esonera l’amministrazione dall’accertamento concreto del livello di competenza professionale e della comparabilità della qualificazione.
art. 14, par. 1, direttiva 2005/36/CE
se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante
Anche in presenza di divergenze sostanziali tra i percorsi formativi possono essere previste misure compensative; la diversità non giustifica automaticamente il rigetto assoluto.
art. 14, par. 4, direttiva 2005/36/CE
per “materie sostanzialmente diverse” si intendono “materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta”
L’amministrazione deve motivare specificamente quali materie essenziali risultino diverse per durata o contenuto e perché tali differenze impediscano il riconoscimento o non siano colmabili.
D.M. 30 settembre 2011
non riportata integralmente nel testo
È assunto quale parametro del percorso formativo italiano per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, anche mediante il confronto con l’Allegato B.
art. 7 d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024
non riportata integralmente nel testo
È richiamato come ulteriore elemento sistematico a sostegno della possibilità di riconoscere titoli analoghi dopo percorsi integrativi di formazione attivati dall’INDIRE o da università convenzionate.
l. 517/1977
non riportata integralmente nel testo
È richiamata per la funzione dell’insegnante di sostegno, diretta a favorire l’integrazione degli alunni con disabilità mediante interventi individualizzati.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, la mancanza di un’attestazione o di altri documenti richiesti dalla disciplina europea non può comportare automaticamente il rigetto dell’istanza; l’amministrazione deve comunque verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito e la sua comparabilità con la qualificazione richiesta nello Stato ospitante.
- L’amministrazione che esamina un titolo estero deve svolgere una valutazione effettiva, individualizzata e adeguatamente motivata della formazione complessivamente acquisita, delle materie studiate, del tirocinio e delle esperienze professionali pertinenti.
- La divergenza, anche sostanziale, tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante non legittima di per sé il diniego assoluto del riconoscimento: devono essere esaminate e motivate la possibilità e l’adeguatezza di misure compensative, quali attività didattiche, tirocinio o laboratori integrativi.
- Un provvedimento di diniego è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando afferma la radicale e incolmabile diversità tra due percorsi formativi senza confrontare concretamente gli insegnamenti, il tirocinio e le competenze acquisiti dall’interessato e senza spiegare perché le differenze non possano essere colmate mediante misure compensative.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali estere devono essere considerate anche le esperienze professionali pertinenti maturate dall’interessato, comprese attività di insegnamento svolte nella materia oggetto della richiesta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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