Sentenza n. 1817/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 771/2025 dell’otto luglio 2025 del Tribunale di Benevento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 771/2025 del Tribunale di Benevento
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza assumendo che la sentenza del Tribunale di Benevento fosse passata in giudicato e non fosse stata eseguita. Tale sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle euro 1.000, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, mediante emissione del buono elettronico della carta del docente, nonché le spese di giudizio. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo provata l'inerzia dell'amministrazione e rilevando che il Ministero, pur costituito, non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Benevento entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente.
Norme richiamate
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individuazione della struttura dirigenziale cui appartiene il soggetto nominato commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione.
Massime di principio
- In presenza della mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare nell’esercizio del potere in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un responsabile della struttura amministrativa competente, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, purché siano assicurati gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
- La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell’amministrazione inadempiente alle spese di giudizio.
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