Sentenza n. 70/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1924/2024 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, sez. Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.570,50 oltre accessori a titolo di retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza civile di condanna era passata in giudicato, non essendo stata impugnata, ed era stata notificata all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse provveduto al pagamento. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la fissazione di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava intervenuta l'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, disponendo che si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di disporre, anche d'ufficio, una penalità di mora in caso di mancata esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Costituisce il fondamento della penalità di mora applicata per l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni; decorso tale termine, è possibile agire in ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il provvedimento giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e, decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, permane l'inerzia dell'amministrazione debitrice.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e può decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento oppure, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.
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