Cassazione Penale, Sentenza n. 25048/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale. Gianni Angeletti deduceva, tra altri motivi, nullità per omessa o viziata notifica dell'avviso di udienza preliminare; inutilizzabilità del verbale di querela per contenuto autoaccusatorio (art. 63 c.p.p.) e violazioni connesse; carenza di prova rispetto al suo ruolo di amministratore di fatto e vizi nella valutazione della testimonianza di Di Noia; e censurava il diniego delle attenuanti generiche. Luana Amabile contestava, tra l'altro, l'insufficienza della motivazione in relazione al reato di bancarotta documentale (sostenendo che al massimo sarebbe stata bancarotta semplice), la mancanza del dolo specifico, l'assenza di indebito vantaggio e la marginalità del suo ruolo gestionale, nonché errori nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Gianni Angeletti e dichiarato inammissibile il ricorso di Luana Amabile. In sintesi: le censure di Angeletti sono state ritenute infondate o inammissibili per carenze di allegazione e per valutazione complessiva del compendio probatorio; la presunta inutilizzabilità della querela non è stata condivisa alla luce della giurisprudenza (dichiarazioni in querela rese da soggetto non ancora formalmente indagato possono essere utilizzate quando sussistono indizi e si è implicitamente rinunciato al segreto); la dedotta nullità della notifica non è stata provata documentale; la qualificazione dei ruoli (amministratore di diritto e di fatto) e la ricostruzione dei fatti sono state ritenute logicamente fondate. Conseguentemente le condanne confermate in appello restano efficaci; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e Amabile è condannata al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Regola la modalità di discussione orale e l'utilizzo di requisitoria scritta; qui è richiamata per segnalare che le parti non hanno richiesto discussione orale e che il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la portata dei motivi proponibili in cassazione; utilizzato per verificare i limiti formali dei motivi esposti nei ricorsi
art. 63 cod. proc. pen.
Norma sulle dichiarazioni rese dall'imputato e garanzie contro l'uso di dichiarazioni autoaccusatorie; la Corte ha interpretato che non tutte le dichiarazioni contenute nella querela/denuncia di soggetto non ancora formalmente indagato sono vietate all'utilizzazione, quando sussistono indizi e la persona implicitamente abdica al diritto al riserbo
art. 191 cod. proc. pen.
Principio sulla valutazione della prova e il divieto di utilizzazione di atti se contrastanti con le garanzie; la Corte ha ritenuto non ricorrente il divieto invocato rispetto alla querela contestata
art. 237 cod. proc. pen.
Riferito dalla difesa come possibile via di acquisizione del documento, ma la Corte non ha ritenuto applicabile la limitazione prospettata dalla difesa nel caso concreto
art. 21 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sulle categorie di dichiarazioni interessate dalla declaratoria di illegittimità costituzionale; la Corte osserva che la specifica dichiarazione qui non rientra nella declaratoria censurata
art. 511 cod. proc. pen.
Norma citata in relazione a vizi processuali lamentati connessi alla utilizzazione di atti; la Corte ha ritenuto i relativi motivi inammissibili o infondati
artt. 192 e 546 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e alla valutazione della attendibilità dei testimoni e della motivazione di merito; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficientemente argomentata
art. 2639 cod. civ.
Definisce i presupposti di esercizio di fatto delle funzioni di amministratore; la Corte precisa che l'amministratore di fatto può agire anche contemporaneamente ad altri soggetti e ciò non esclude la responsabilità dell'amministratore di diritto se emergono elementi di esercizio di poteri
art. 3 e art. 24 Cost.
Richiamati nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 c.p.p.; la Corte ha ritenuto la questione non fondata nel quadro probatorio e interpretativo
Massime di principio
- Per far valere nullità o inutilizzabilità di atti processuali è essenziale che la parte produca e specifichi le risultanze documentali che dimostrano la nullità; l'assenza di documentazione concretamente prodotta rende il motivo inammissibile.
- Le dichiarazioni spontanee contenute in una denuncia o querela rese da soggetto non ancora formalmente indagato possono essere utilizzate come elemento di prova quando esistono indizi e la persona, attraverso il comportamento, ha implicitamente rinunciato al diritto al riserbo; l'art.63 c.p.p. non le tutela sempre automaticamente.
- In Cassazione si valuta la motivazione di merito nel suo complesso: singoli elementi probatori non possono essere disaggregati dalla valutazione globale; è necessario mostrare che l'elemento contestato avrebbe avuto efficacia decisiva sull'esito se escluso o diverso.
- La qualifica di amministratore di diritto comporta un obbligo diretto di tenuta e conservazione delle scritture contabili; anche se vi è un amministratore di fatto, la responsabilità dell'amministratore di diritto può rimanere se risultano elementi che dimostrino conoscenza e disponibilità nella gestione o nelle operazioni rilevanti.
- Per l’applicazione o esclusione delle attenuanti generiche il giudice di merito non deve esaminare tutte le circostanze favorevoli ma è sufficiente che indichi quelle ritenute decisive; le doglianze generiche sulla mancata considerazione di singoli elementi sono spesso inammissibili.
- Le censure di valutazione della prova richiedono di evidenziare incongruenze logiche manifeste o contraddizioni nella motivazione; mere alternative interpretative non sono sufficienti per la cassazione.
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