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Sentenza

Sentenza del 30/12/2019 n. 34598 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007 e 2008 relativi a un terreno edificabile. La Commissione tributaria provinciale aveva rideterminato il valore imponibile in 112 euro al metro quadrato, mentre la Commissione regionale aveva confermato tale decisione ritenendo prevalente la stima dell'Agenzia del territorio rispetto ai valori determinati dal Comune sulla base del proprio regolamento e applicando ulteriori riduzioni per i vincoli derivanti dal piano di intervento. Il Comune ha contestato, con quattro motivi, l'insufficiente o apparente motivazione della CTR, sostenendo che non fosse stato spiegato perché la perizia dell'Agenzia del territorio dovesse prevalere sui valori regolamentari e perché dovessero essere applicate ulteriori riduzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo e il quarto e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha rilevato che la CTR non aveva esaminato adeguatamente il contenuto della perizia dell'Agenzia del territorio, nella quale erano già indicati limiti all'edificazione potenzialmente rilevanti per la determinazione del valore. Di conseguenza, non era stata spiegata la ragione per cui la stima dovesse essere considerata al lordo di ulteriori riduzioni. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Dopo la riforma del 2012, il motivo di ricorso per cassazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di contestare semplicemente la sufficienza o la valutazione complessiva della motivazione.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    mancanza della motivazione

    La motivazione rileva come vizio di nullità solo quando sia totalmente assente, meramente apparente, radicalmente contraddittoria o manifestamente illogica, al punto da non consentire di comprendere la giustificazione della decisione.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Chi denuncia l'omesso esame di un fatto deve indicare specificamente il fatto storico, gli atti o documenti da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività, rispettando gli oneri di autosufficienza e di specifica indicazione.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g

    La disposizione consente ai Comuni di determinare, tramite regolamento, valori di riferimento per le aree fabbricabili ai fini ICI. Tali valori costituiscono elementi presuntivi o orientativi e non impediscono al giudice di confrontarli con altri elementi di stima, come una perizia dell'Agenzia del territorio.

  • Art. 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Il giudizio di cassazione in materia tributaria non presenta, quanto ai limiti del sindacato di legittimità, una disciplina speciale tale da escludere l'applicazione delle regole generali del ricorso per cassazione.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 8053 del 2014 e n. 19881 del 2014

    Le pronunce chiariscono, rispettivamente, i limiti del nuovo vizio di motivazione e l'obbligo del ricorrente di individuare puntualmente il fatto storico decisivo asseritamente omesso.

Massime di principio

  • Nella determinazione del valore fiscale di un'area edificabile, i valori fissati dal regolamento comunale hanno funzione orientativa o presuntiva e devono essere confrontati con le caratteristiche concrete dell'area e con eventuali perizie tecniche.
  • Quando un'area è soggetta a vincoli urbanistici o a un piano di intervento, tali limitazioni devono essere considerate una sola volta e deve essere chiarito se siano già state incorporate nella stima tecnica; non è legittimo applicare automaticamente una seconda riduzione senza adeguata motivazione.
  • Una sentenza tributaria deve spiegare in modo concreto perché una stima venga preferita a un'altra e quali elementi incidano sul valore finale. Una motivazione meramente apodittica può comportare la cassazione della decisione.
  • In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male le prove: occorre indicare un fatto storico decisivo completamente omesso, oppure dimostrare che la motivazione sia inesistente, apparente, insanabilmente contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Il rinvio non equivale a una vittoria definitiva sul merito: la causa deve essere nuovamente esaminata dal giudice regionale, che dovrà verificare la perizia, i vincoli edificatori e l'eventuale necessità di riduzioni evitando duplicazioni.

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