Regolamento (UE) 2023/2857
Regolamento (UE) 2023/2857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE di attuazione delle misure NAFO nell’Atlantico nord-occidentale, integrando nel regolamento (UE) 2019/833 le decisioni adottate dalla NAFO nel 2022. Le modifiche riguardano soprattutto i piani di ricerca e gli obblighi degli Stati di bandiera, la gestione della pesca dello scorfano nella divisione 3M, la disciplina della cala di prova, il divieto assoluto relativo allo squalo di Groenlandia e i criteri di inserimento negli elenchi INN di altre organizzazioni regionali. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica il regolamento (UE) 2019/833 per recepire nel diritto dell’Unione nuove misure di conservazione ed esecuzione NAFO applicabili nella zona di regolamentazione dell’Atlantico nord-occidentale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’UE, in particolare agli Stati membri di bandiera delle navi autorizzate a svolgere attività di ricerca nella zona di regolamentazione NAFO, e agli operatori/navi che effettuano pesca o attività di ricerca in tale zona. Riguarda la disciplina UE di recepimento delle misure di conservazione e di esecuzione (CEM) adottate dalla NAFO e vincolanti dal 1° dicembre 2022. Le modifiche incidono su ricerca scientifica, chiusure della pesca, gestione delle catture accessorie, divieti specifici su specie sensibili e cooperazione con elenchi INN di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca.
Regolamento (UE) 2023/2857, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 sulla NAFO
Il regolamento interviene sul quadro UE che recepisce le misure di conservazione e di esecuzione della Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) nella zona di regolamentazione dell’Atlantico nord-occidentale. La modifica recepisce le CEM adottate dalla NAFO nella 44a riunione annuale del settembre 2022 e già vincolanti dal 1° dicembre 2022 per le parti contraenti.
Finalità e contesto
L’atto risponde all’esigenza di aggiornare il regolamento (UE) 2019/833 con nuove misure internazionali riguardanti, in particolare, la ricerca scientifica, alcune chiusure di pesca, un divieto su una specie sensibile e l’allineamento con gli elenchi INN di altre organizzazioni regionali. Il legislatore evidenzia inoltre la necessità di meccanismi flessibili, tramite atti delegati, per recepire con rapidità future modifiche delle regole NAFO in materia di ricerca.
Ambito soggettivo e territoriale
Le disposizioni interessano gli Stati membri dell’Unione, in particolare gli Stati membri di bandiera delle navi autorizzate a battere la loro bandiera e a operare attività di ricerca nella zona di regolamentazione NAFO, nonché le navi impegnate in attività di pesca o ricerca in tale area. Il regolamento opera come recepimento nel diritto dell’Unione di misure internazionali applicabili nella zona NAFO; alcune disposizioni concernono direttamente gli operatori di bordo, i piani di ricerca, la registrazione delle catture e gli obblighi di stivaggio e comunicazione.
Disciplina della ricerca scientifica
L’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/833 viene riscritto in modo sostanziale. Lo Stato membro di bandiera deve:
- comunicare elettronicamente alla Commissione l’elenco delle navi da ricerca autorizzate prima dell’inizio della ricerca;
- trasmettere un piano di ricerca entro 40 giorni prima della riunione di giugno del consiglio scientifico NAFO per nuove campagne e attività non ricorrenti con catture destinate alla commercializzazione, oppure entro 10 giorni prima dell’inizio della ricerca negli altri casi;
- assicurare che il piano contenga informazioni minime dettagliate, tra cui identificazione della nave, obiettivi, metodi, luogo e date, ricercatore principale, eventuale commercializzazione, stima delle catture, osservatore scientifico, tempistiche di presentazione dei risultati, deroghe richieste e qualificazione della campagna come nuova o non ricorrente;
- notificare immediatamente l’avvio e la cessazione delle attività di ricerca temporanee, anche quando si svolgono nel corso di bordate miste.
Le navi impegnate nella ricerca devono mantenere a bordo una copia in inglese del piano e delle sue modifiche e, per le campagne su stock soggetti a possibilità di pesca, separare le catture di ricerca dalle altre catture secondo le modalità indicate nel piano di stivaggio. Se le catture di ricerca sono commercializzate, si applicano gli obblighi di registrazione e comunicazione del capo V, è richiesto un osservatore con competenze sufficienti e le catture sono imputate al contingente e allo sforzo di pesca pertinenti. In linea generale, salvo diversa posizione del consiglio scientifico NAFO, le attività di ricerca non sono limitate da CEM relative a maglie, taglie minime, zone vietate e fermi stagionali.
Chiusura della pesca dello scorfano nella divisione 3M
La modifica dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), introduce una chiusura automatica della pesca dello scorfano nella divisione 3M alle ore 24:00 UTC del giorno in cui si stima che il totale delle catture dichiarate abbia raggiunto il 100 % del TAC. La chiusura avviene secondo la notifica prevista dal paragrafo 3.
Cala di prova al primo ingresso in una divisione
Con l’inserimento del nuovo articolo 8, paragrafo 5, è ammessa una cala di prova della durata massima di tre ore al primo ingresso di una nave in una divisione nell’ambito di una bordata di pesca. Se gli stock soggetti a limiti per le catture accessorie costituiscono la percentuale più elevata, in peso, del totale delle catture della cala, l’operazione non è qualificata come pesca diretta di tali stock e la nave deve cambiare immediatamente posizione secondo le regole applicabili. La cala di prova deve essere identificata come tale nel giornale di pesca, con indicazione delle coordinate iniziali e finali.
Divieto sullo squalo di Groenlandia
L’articolo 12, paragrafo 9, viene sostituito con un divieto espresso e molto ampio: è vietato svolgere pesca diretta, detenzione, trasbordo o sbarco dello squalo di Groenlandia (Somniosus microcephalus) nella zona di regolamentazione.
Coordinamento con gli elenchi INN di altre organizzazioni regionali
La modifica dell’articolo 44, lettera c), aggiorna il criterio di riferimento agli elenchi INN di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca. Il richiamo include un ampio novero di organismi internazionali e regionali, tra cui NAFO non compare perché il riferimento è ai listati INN di altre organizzazioni quali ICCAT, IOTC, NEAFC, SPRFMO e WCPFC, con i relativi riferimenti convenzionali richiamati nel testo.
Atti delegati della Commissione
All’articolo 50 sono aggiunte due nuove lettere che abilitano la Commissione ad adottare atti delegati in due materie specifiche:
- obblighi dello Stato membro di bandiera relativi ai piani di ricerca di cui all’articolo 4, paragrafo 2;
- requisiti per le navi impegnate in attività di ricerca di cui all’articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5. Il considerando specifica che la delega è funzionale a recepire rapidamente eventuali future modifiche NAFO e richiama la necessità di consultazioni adeguate durante la preparazione degli atti delegati.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Recepimento delle nuove CEM NAFO in materia di ricerca
L’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/833 è sostituito per disciplinare in modo più dettagliato gli obblighi dello Stato membro di bandiera e delle navi impegnate in attività di ricerca. Lo Stato membro di bandiera deve comunicare elettronicamente alla Commissione, prima dell’inizio della ricerca, tutte le navi da ricerca autorizzate; deve inoltre trasmettere un piano di ricerca entro 40 giorni prima dell’apertura della riunione di giugno del consiglio scientifico NAFO per nuove campagne e attività non ricorrenti con catture destinate alla commercializzazione, oppure entro 10 giorni prima dell’inizio della ricerca negli altri casi. Il piano deve contenere una serie minima di informazioni, tra cui identificazione della nave, obiettivi, metodi, luogo e date, ricercatore principale, eventuale commercializzazione delle catture, stima delle catture, presenza di osservatore, tempi di presentazione dei risultati, eventuali deroghe e indicazione di nuove campagne o ricerche non ricorrenti. Lo Stato membro deve inoltre notificare immediatamente alla Commissione l’inizio e la cessazione di attività di ricerca temporanee, anche se svolte nel corso di bordate miste commerciali e scientifiche.
Obblighi delle navi impegnate nella ricerca
Le navi impegnate nella ricerca devono tenere a bordo, per tutto il tempo, una copia in lingua inglese del piano di ricerca e delle sue modifiche. Per le campagne dirette alla cattura di stock soggetti a possibilità di pesca, le catture di ricerca devono essere stivate separatamente dalle altre catture mediante reti, compensato, casse o altri mezzi, e il piano di stivaggio deve indicarne la collocazione. Se le catture ottenute nella ricerca sono detenute a bordo ai fini della commercializzazione, la nave deve rispettare gli obblighi di registrazione e comunicazione del capo V, avere a bordo un osservatore con adeguate competenze e imputare tali catture al contingente pertinente e alla limitazione dello sforzo di pesca applicabile.
Esenzione e limiti alle CEM per le navi da ricerca
Salvo diversa indicazione del consiglio scientifico NAFO, le attività delle navi da ricerca non sono limitate dalle CEM relative alla cattura del pesce nella zona di regolamentazione, in particolare per dimensione delle maglie, limiti di taglia, zone vietate e fermi stagionali. La Commissione deve trasmettere senza indugio al segretario esecutivo della NAFO le informazioni notificate dagli Stati membri di bandiera.
Chiusura della pesca dello scorfano nella divisione 3M
L’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), è sostituito prevedendo che la pesca dello scorfano nella divisione 3M sia chiusa alle ore 24:00 UTC del giorno in cui si stima che il totale delle catture dichiarate abbia raggiunto il 100 % del TAC, secondo la notifica prevista dal paragrafo 3.
Cala di prova al primo ingresso in una divisione
All’articolo 8 è aggiunto un nuovo paragrafo 5 che consente, al primo ingresso in una divisione nell’ambito di una bordata di pesca, una cala di prova di durata massima pari a tre ore. Se gli stock soggetti a limiti per le catture accessorie costituiscono la percentuale più elevata in peso sul totale delle catture della cala, l’attività non è considerata pesca diretta di tali stock e la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente alle regole applicabili. Ogni cala di prova deve essere identificata come tale e le coordinate iniziale e finale devono essere annotate nel giornale di pesca.
Divieto relativo allo squalo di Groenlandia
L’articolo 12, paragrafo 9, è sostituito introducendo il divieto di svolgere attività di pesca diretta, detenzione, trasbordo o sbarco dello squalo di Groenlandia (Somniosus microcephalus) nella zona di regolamentazione.
Aggiornamento del criterio INN
All’articolo 44, lettera c), il rinvio agli elenchi INN di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca è aggiornato e ampliato. Il criterio fa riferimento all’inserimento in elenchi INN della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide, della CCSBT, della IATTC, dell’ICCAT, della IOTC, della CGPM, dell’NEAFC, della NPFMC, della SEAFO, dell’Accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale, della SPRFMO e della WCPFC, con i riferimenti convenzionali e di GU indicati nel testo.
Nuove basi per atti delegati della Commissione
All’articolo 50 sono aggiunte due nuove lettere che attribuiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati, rispettivamente, sugli obblighi dello Stato membro di bandiera in relazione ai piani di ricerca di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e sui requisiti per le navi impegnate in attività di ricerca di cui all’articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5. Il considerando sottolinea la necessità di una delega rapida per recepire future modifiche NAFO correlate ai piani di ricerca.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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