Sentenza del 24/06/2020 n. 1903 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazione - Appello - Omessa produzione avviso di ricevimento - Omessa costituzione in giudizio della controparte - Effetti - Inammissibilità dell'appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’appello è stato dichiarato inammissibile: in assenza della ricevuta di ritorno e della costituzione della parte appellata, la notificazione deve intendersi non provata e, ai fini della decisione, l’appello come non notificato. Il testo non specifica il giudice, il grado della pronuncia, le spese o altre statuizioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha proposto appello, ma non ha prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata utilizzata per la notificazione. La parte evocata non si è costituita. La questione riguarda gli effetti congiunti della mancata costituzione dell’appellata e dell’omessa prova della ricezione dell’atto di appello.
Massime di principio
- Se l’appellato non si costituisce, l’appellante deve comunque dimostrare che l’atto è stato regolarmente notificato; la mancata costituzione non supplisce alla prova della notificazione.
- Quando la notificazione è eseguita tramite raccomandata, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, insieme alla mancata costituzione della controparte, può comportare che l’appello sia considerato non notificato e quindi dichiarato inammissibile.
- La parte che impugna dovrebbe conservare e depositare la documentazione idonea a provare il perfezionamento della notificazione, in particolare la ricevuta di ritorno.
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