Cassazione Penale, Sentenza n. 372/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in sede esecutiva, ha riconosciuto la continuazione soltanto tra alcuni dei reati giudicati in sette sentenze e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio per due gruppi di reati. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge (art. 81 c.p.) per non aver riconosciuto la continuazione fra tutte le sentenze, in particolare fra le sentenze n. 1 e n. 6 rispetto alle altre, nonostante l'identità delle fattispecie di truffa online e la continuità temporale; (2) vizio di motivazione nella determinazione della pena, perché la Corte d'appello non ha motivato l'incremento di pena attribuito a titolo di continuazione per ciascun reato satellite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul secondo motivo e inammissibile nella parte restante. Ha ritenuto che il primo motivo fosse generico e non avesse efficacemente contestato la valutazione concreta del giudice dell'esecuzione sulla distanza temporale tra i fatti. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha accertato la carenza motivazionale nella quantificazione degli aumenti di pena per i reati unificati, ravvisando arbitrarietà. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di L'Aquila (in diversa composizione), affinché proceda a nuova determinazione delle porzioni di pena per i reati satellite motivando distintamente gli aumenti conformemente al principio di diritto richiamato.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente di chiedere in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra più sentenze; la corte ha valutato la richiesta ampliata sulle sette sentenze con riferimento a tale articolo.
art. 81 cod. pen.
Principio di cumulazione/continuazione delle pene con limiti di proporzionalità: impone che gli aumenti di pena rispettino un rapporto di proporzione e non si traducano in un cumulo materiale occulto; richiede motivazione sufficiente sulle scelte di quantificazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Principio consolidato secondo cui, nel reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; il grado di approfondimento motivazionale richiesto è proporzionale all'entità degli aumenti e serve a verificare il rispetto dei limiti di cui all'art. 81 c.p. ed evitare cumuli occulti.
Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013
Richiamata in relazione alla possibilità di rinvio in diversa composizione del giudice, a garanzia della necessaria rivalutazione motivata.
Massime di principio
- La valutazione della continuazione tra più sentenze in sede esecutiva è di natura fattuale: la corte può raggruppare i reati per periodi temporali e escludere la continuazione quando sussista una distanza temporale non compatibile con la continuità.
- Per i reati riconosciuti in continuazione, il giudice deve determinare la pena complessiva individuando il reato più grave e poi calcolando e motivando separatamente l'incremento di pena attribuito a ciascun reato satellite; la mancata motivazione rende la decisione annullabile per vizio di motivazione.
- Le censure per 'violazione di legge' richiedono un confronto puntuale con la motivazione e i criteri adottati dal giudice impugnato; deduzioni generiche o non riferite alle valutazioni di fatto sono spesso inammissibili.
- L'art. 81 c.p. impone il rispetto del criterio di proporzionalità nella cumulazione delle pene: ogni aumento deve essere giustificato per evitare che la compensazione si traduca in un cumulo materiale di sanzioni.
- In caso di carenza motivazionale sulla quantificazione delle singole porzioni di pena, la Cassazione annulla limitatamente a quel profilo e rinvia per nuovo giudizio, lasciando al giudice di merito la possibilità di riformulare motivazioni adeguate.
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