Ordinanza n. 164/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione d'ufficio di una tettoia tamponata con vetrate amovibili
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva negato la tutela cautelare nel giudizio promosso contro l'ordinanza comunale del 25 luglio 2025. Quest'ultima disponeva la demolizione d'ufficio di una tettoia, tamponata su tre lati con vetri scorrevoli montati su intelaiatura di alluminio, al cui interno erano presenti tavoli, sedie e un bancone in muratura. L'amministrazione aveva adottato il provvedimento dopo un sopralluogo della Polizia municipale del 22 luglio 2025. La società aveva rappresentato la precedente rimozione spontanea delle vetrate e il rilascio, negli anni successivi, di nulla osta demaniali temporanei per l'apposizione invernale di vetrate amovibili. Risulta tuttavia che l'ordinanza di demolizione originaria del 2000, relativa alla tettoia e alle vetrate di chiusura, non era mai stata rimossa, annullata giudizialmente o ritirata in autotutela; i ricorsi contro di essa erano stati dichiarati perenti. L'appello cautelare ha censurato la mancata concessione della sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza demolitoria del 2025.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito. Ha rilevato, da un lato, che la causa necessita di approfondimenti di merito, come già affermato dal TAR, e, dall'altro, che deve essere valorizzato il periculum in mora, poiché l'esecuzione immediata comporterebbe la demolizione d'ufficio di opere significative. In riforma dell'ordinanza cautelare del TAR, ha quindi sospeso, nelle more della decisione di merito, gli atti impugnati in primo grado. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, quando la controversia richiede approfondimenti incompatibili con una definizione sommaria e l'esecuzione dell'atto impugnato comporterebbe la demolizione d'ufficio di opere significative, il periculum in mora può giustificare la sospensione cautelare dell'atto in attesa della decisione di merito.
- La tutela cautelare può essere accolta anche ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, disponendo nel frattempo la sospensione degli atti impugnati quando il pregiudizio derivante dalla loro esecuzione sia grave e difficilmente reversibile.
Come è indicizzato
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