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Sentenza

Sentenza n. 3166/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Annullamento, previa rimessione delle questioni esposte nei motivi di ricorso alla Corte di Giustizia e alla Corte Costituzionale, e previo accoglimento dell'istanza istruttoria formulata, dei seguenti atti: a) Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 coi cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”; nonché, per quanto occorrer possa, c) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; d) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; e) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; f) dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019; g) degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; h) degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022; i) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Endotecnica S.r.l. il 16/2/2023: l'annullamento - del provvedimento, Decreto Dirigenziale - Sanità e Welfere n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 , con cui la Regione Piemonte ha quantificato il payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di Endotecnica S.r.l. in € 584.382,25; - dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento; - nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022; Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 coi cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”; nonché, per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019; degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa - della Deliberazione n. 596 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; della Deliberazione n. 404 del 27 agosto 2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; della Deliberazione n. 369 del 23 agosto 2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; della deliberazione n. 1142 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; della deliberazione n. 848 del 03 settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; della deliberazione n. 467 del 29 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; della deliberazione n. 586 del 30 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL AL; della deliberazione n. 151 del 30 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL AT; della deliberazione n. 388 del 26 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL BI; della deliberazione n. 909 del 06 settembre 2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; della deliberazione n. 361 del 29 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL CN1; della deliberazione n. 309 del 22 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL CN2; della deliberazione n. 320 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL NO; della deliberazione n. 510 del 23 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL TO3; della deliberazione n. 977 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL TO4; della deliberazione n. 806 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL TO5; della deliberazione n. 856 del 29 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL VC; della deliberazione n. 701 del 04 settembre 2019 del direttore generale dell'ASL VCO, anche se non conosciute; - nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Endotecnica S.r.l. il 20/2/2023: Annullamento - del Provvedimento dirigenziale n. 8049, in data 14 dicembre 2022, con cui la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha quantificato il payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di Endotecnica S.r.l. in € 7.722,31; - dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento; - nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022; Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 coi cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”; nonché, per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019; degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022; per quanto occorrer possa - della deliberazione del Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 313/2019, richiamata nel provvedimento regionale impugnato, anche se non conosciuta; - nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202214065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e applicazione del payback per il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 contenente le linee guida per l'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali sul payback relativo agli anni 2015-2018, nonché ulteriori circolari, accordi e atti di intesa presupposti. Con motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti applicativi adottati dalla Regione Piemonte, che avevano quantificato a suo carico il payback in euro 584.382,25, e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, che lo aveva quantificato in euro 7.722,31, oltre ai relativi atti presupposti e consequenziali. Il testo della sentenza non riporta i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La decisione

La ricorrente, con memoria del 28 ottobre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118. Il TAR ha ritenuto che, secondo il tenore letterale della disciplina, l'adesione al meccanismo determina la cessazione della materia del contendere e ha quindi dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    la cessazione della materia del contendere

    L'adesione al meccanismo legislativo di risoluzione delle controversie relative al payback determina, secondo il giudice, la cessazione della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita una specifica applicazione decisoria.

Massime di principio

  • L'adesione al meccanismo legislativamente previsto per la risoluzione delle controversie relative al payback sui dispositivi medici comporta la cessazione della materia del contendere e rende improcedibili il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti aventi a oggetto gli atti di determinazione e applicazione del payback.
  • Quando la sopravvenienza normativa o fattuale elimina l'interesse alla decisione della controversia, il giudice amministrativo può dichiarare l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
  • In presenza della cessazione della materia del contendere determinata dall'adesione al meccanismo legislativo di definizione della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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