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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15724/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si deduceva un errore materiale della Corte di cassazione nella sentenza n. 23525/2025: la Cassazione aveva ritenuto assente l'elezione di domicilio richiesta dall'imputato, dichiarando inammissibile l'appello per mancanza di tale elezione, mentre dagli atti risultava allegata una procura speciale (30/11/2020) contenente nomina del difensore e elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Davide Tirozzi. In sostanza il ricorrente contestava che la Corte di cassazione avesse omesso un fatto materiale già presente nel fascicolo che avrebbe inciso sulla decisione di inammissibilità.

La decisione

Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è stato ritenuto tempestivo e fondato. La Corte ha constatato l'esistenza in atti di una procura speciale del 30/11/2020 con elezione di domicilio e ha rilevato l'errore di fatto nella sentenza n. 23525/11/6/2025 della Quarta Sezione della Cassazione, revocandola. Inoltre è stata annullata senza rinvio l'ordinanza n. 68/2024 della Corte di appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata elezione di domicilio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, per le impugnazioni proposte fino al 24/8/2024, l'onere può essere assolto anche tramite richiamo espresso e specifico a una precedente elezione o dichiarazione di domicilio contenuta nel fascicolo, e ha ritenuto che la procura allegata integri tale requisito.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il ricorso per la correzione di errori materiali o di fatto nei provvedimenti della Corte di cassazione; prevede che il procuratore generale o il condannato possano proporre il ricorso entro 180 giorni dal deposito del provvedimento.

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Prevedeva, nella versione antecedente alla L. 9/8/2024 n.114, l'onere a pena di inammissibilità per l'impugnazione di contenere l'elezione o la dichiarazione di domicilio; interpretata dalle Sezioni Unite nel senso che tale onere può essere assolto anche mediante richiamo espresso e specifico a una precedente elezione/dichiarazione presente nel fascicolo, purché ciò consenta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.

  • L. 9 agosto 2024, n. 114

    Ha innovato la disciplina dell'art. 581 comma 1-ter; la Corte ha fatto applicazione della regola transitoria secondo cui la disciplina previgente si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/8/2024.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)

    "consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione."

    Ha chiarito che per le impugnazioni presentate sino al 24/8/2024 l'onere di cui all'art. 581, comma 1-ter, può essere assolto mediante richiamo espresso e specifico a una precedente elezione o dichiarazione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, purché ciò consenta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.

  • Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014 (Zangari)

    Giurisprudenza richiamata per il calcolo dei termini: nel computo dei 180 giorni previsto dall'art. 625-bis non si considera il periodo di sospensione feriale (1-31 agosto).

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. è lo strumento idoneo per correggere errori materiali o di fatto della Corte di cassazione e va proposto entro 180 giorni dal deposito della decisione (escludendo il periodo di sospensione feriale).
  • Per le impugnazioni proposte fino al 24/8/2024 la precedente disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, può essere soddisfatta non solo mediante allegazione di una nuova elezione di domicilio, ma anche tramite richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione già presente nel fascicolo, purché la collocazione sia indicata in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione.
  • Se la Corte di legittimità omette o travisa fatti documentali visibili nel fascicolo (es. procura speciale contenente elezione di domicilio), è possibile ottenere la revoca della sua decisione per errore di fatto mediante il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis.
  • In presenza di contestazioni sul requisito formale dell'elezione di domicilio è prudente allegare sempre la procura/elezione o indicare espressamente la sua collocazione nel fascicolo per evitare rischi di inammissibilità.
  • Quando l'ordinanza di merito ha ritenuto assente un requisito per motivi cronologici (es. data antecedente alla sentenza) è necessario verificare l'applicabilità delle norme transitorie e l'interpretazione delle Sezioni Unite, che possono rendere irrilevante il requisito cronologico per le impugnazioni presentate entro termini transitori.
  • Conservare prova certa del deposito degli atti (e della loro data) e, se la Cassazione omette elementi decisivi, valutare tempestivamente il ricorso ex art. 625-bis per non precludere rimedi efficaci.

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