Sentenza n. 7066/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di condono edilizio presentata ai sensi dell'art. 32 d.l. 269/2003 per un fabbricato abusivo; in appello, sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 7871/2024 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva chiesto il condono per un fabbricato abusivo. Il Comune aveva negato il condono ritenendo, sulla base delle fotografie aeree, che l'opera fosse stata ultimata dopo il 31 marzo 2003, che la volumetria abusiva fosse pari a 499,77 mc, superiore al limite condonabile di 300 mc, e che non fosse stata prodotta la documentazione richiesta. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché non erano state contestate tutte le ragioni autonome del diniego. In appello, il ricorrente ha sostenuto che il TAR aveva erroneamente ignorato le memorie e gli allegati depositati prima dell'udienza, dai quali sarebbe stata contestata anche la volumetria; ha inoltre dedotto che la dimostrazione della preesistenza dell'immobile al 31 marzo 2003 avrebbe fatto venir meno anche l'accertamento dimensionale successivo. Con un secondo motivo ha riproposto la violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 e delle garanzie partecipative. Con un terzo motivo ha contestato la conclusione sulla tardiva ultimazione dell'opera.
La decisione
L'appello è stato respinto e la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso pronunciata dal TAR è stata confermata. Il motivo sulla violazione procedimentale è infondato: in un procedimento avviato su istanza di parte non è dovuta la comunicazione di avvio; inoltre, il Comune aveva richiesto documentazione all'istante, sollecitandone la partecipazione, e tale circostanza non era contestata. È infondato anche il motivo relativo alla volumetria: il diniego poggiava su ragioni autonome, tra cui il superamento del limite volumetrico e la mancata produzione documentale, e il ricorso introduttivo aveva contestato soltanto la data di ultimazione. Le ulteriori contestazioni formulate con memoria non notificata, anche se dirette a discutere la volumetria, non potevano ampliare il thema decidendum né introdurre tardivamente nuovi motivi. Il terzo motivo, relativo alla data di ultimazione, è stato lasciato assorbito, essendo sufficiente la mancata rituale impugnazione delle altre autonome ragioni del diniego. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 32 d.l. 269/2003, conv. dalla l. 326/2003
Il diniego dell’ente locale era basato su plurime circostanze: da un lato, secondo le foto aeree in atti, il manufatto sarebbe stato ultimato successivamente alla data del 31 marzo 2003 (termine ultimo previsto dalla legge); dall’altro, la cubatura realizzata abusivamente sarebbe superiore a quella condonabile (499,77 mc, in luogo dei 300 mc consentiti dalla legge); in aggiunta, non sarebbe stata correttamente prodotta dall’istante la documentazione necessaria e richiesta dall’ente.
Il condono era subordinato al rispetto del termine ultimo di ultimazione dell'opera e del limite massimo di volumetria, oltre alla produzione della documentazione richiesta; ciascuna ragione autonoma del diniego doveva essere ritualmente contestata.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Come correttamente rilevato dal Tar, trattandosi di un procedimento ad istanza di parte, non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento.
Nel procedimento attivato su istanza di parte non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento.
Massime di principio
- Quando un provvedimento è fondato su più ragioni autonome, la sua legittimità è suffragata dalla permanenza di almeno una ragione idonea a sostenerlo; le censure contro le altre ragioni non sono utili se non possono determinare l'annullamento dell'atto.
- Nel processo amministrativo, nuovi motivi di ricorso non possono essere introdotti con una memoria non notificata alla controparte: la memoria può illustrare le censure già ritualmente proposte, ma non ampliare il thema decidendum né introdurre elementi sostanzialmente nuovi oltre il termine di impugnazione.
- Nei procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento.
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