Sentenza del 20/04/2016 n. 1085 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cartella di pagamento - art. 36, d.P.R. n. 600/73 - IRPEF - controllo formale - art. 36 ter, d.P.R. n. 600/73 - imposte assolte all'estero - imposta sul compenso di amministratore di società - definitività - sussiste - irripetibilità dell'imposta - consegue - credito d'imposta - è dovuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha riconosciuto che l'imposta olandese sul compenso dell'amministratore era definitiva e irripetibile: oltre a risultare tale per sua natura, l'art. 16 della Convenzione bilaterale tra Italia e Paesi Bassi la qualificava come irripetibile. Ne consegue il diritto al credito d'imposta. Il testo fornito non specifica l'importo della cartella, le date, l'esito dei precedenti gradi né le statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella emessa a seguito del controllo formale previsto dall'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, contestando il mancato riconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate nei Paesi Bassi sul compenso percepito quale amministratore di società. La questione era se tale imposta estera potesse considerarsi definitiva, requisito necessario per riconoscere il credito, oppure se fosse provvisoria o rimborsabile.
Norme richiamate
Art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo formale della dichiarazione fiscale, nel cui ambito era stata emessa la cartella contestata.
Art. 16 della Convenzione bilaterale tra Italia e Paesi Bassi
Nel caso di specie, l'imposta pagata in Olanda sul compenso percepito da un amministratore di società è, oltre che per sua propria natura, definita all'art. 16 della Convenzione bilaterale Olanda-Italia come irripetibile e, quindi, definitiva.
L'imposta olandese sul compenso dell'amministratore, in quanto irripetibile secondo la Convenzione, è definitiva e può fondare il riconoscimento del credito d'imposta.
Massime di principio
- Ai fini del credito d'imposta per imposte pagate all'estero, la definitività non dipende soltanto dalla denominazione del prelievo: occorre verificare se l'imposta sia effettivamente irripetibile.
- Le imposte estere non sono definitive quando sono pagate in acconto o in via provvisoria, oppure quando è previsto un conguaglio che consenta un rimborso totale o parziale; se invece risultano irripetibili, anche per la loro natura o in base alla convenzione applicabile, possono essere considerate definitive.
- La disciplina di una convenzione contro le doppie imposizioni può essere decisiva per stabilire se il prelievo estero sia irripetibile e, di conseguenza, se spetti il credito d'imposta.
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