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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22791/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale sostenendo che la decisione si fondava sull'erronea ricostruzione che egli avesse già fruito in passato di un "affidamento in prova". In realtà, parte delle misure pregresse erano "affidamenti terapeutici" ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che, secondo il ricorrente, sono istituti diversi e non rientrano nella preclusione prevista dall'art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'art. 58-quater, comma 7-bis, non contiene un riferimento all'affidamento terapeutico e che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha già distinto l'affidamento in casi particolari (terapeutico) dall'affidamento ordinario. Ha inoltre rilevato un vizio di motivazione nell'ordinanza impugnata perché non specificava quale delle pregresse misure alternative fosse stata ritenuta ostativa. Per queste ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per nuovo giudizio, con indicazioni sui criteri di valutazione applicabili in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen.

    l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale

    La Corte ha interpretato la norma come non comprensiva dell'"affidamento terapeutico" ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990: la locuzione generica "affidamento in prova" non assorbe le misure terapeutiche, che costituiscono una risposta normativa differenziata per le persone tossicodipendenti/alcoldipendenti.

  • art. 94, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    L'affidamento terapeutico è stato riconosciuto dalla Corte come misura diversa dall'affidamento in prova ordinario e non rientra nella preclusione prevista dall'art. 58-quater, comma 7-bis.

  • art. 47 ord. pen.

    L'affidamento in prova ordinario ai sensi dell'art. 47 può essere oggetto della preclusione prevista dall'art. 58-quater, comma 7-bis se ricorrono le condizioni indicate dalla giurisprudenza (es.: relazione temporale tra sperimentazione della misura e commissione del reato espressivo della recidiva).

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    La recidiva di cui al comma 4 è la circostanza aggravante cui si ricollega la preclusione alla reiterata concessione delle misure alternative; la sua collocazione temporale rispetto alla sperimentazione della misura alternativa è decisiva per l'operatività del divieto.

  • Sez. 1, n. 19585 del 22/06/2020 (Zuccarello) e sent. Corte costituzionale n. 377/1997

    Giurisprudenza ritenuta coerente nel delineare la natura distinta dell'affidamento terapeutico ("casi particolari") rispetto all'affidamento in prova ordinario, giustificando l'esclusione dell'applicabilità automatica dell'art. 58-quater comma 7-bis alle misure terapeutiche.

  • Sez. 1, n. 47324 del 29/11/2011 (Autieri)

    Richiama il principio secondo cui la preclusione dell'art. 58-quater opera in modo assoluto solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa avvenuta nell'esecuzione di una pena irrogata con applicazione della medesima aggravante.

  • Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007 (Brendolin)

    Stabilisce che la preclusione non opera automaticamente: la valutazione della ostatività di precedenti misure alternative richiede un esame concreto delle condizioni per la fruizione del nuovo beneficio.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Norma sulla protezione dei dati personali: in caso di diffusione del provvedimento vanno omessi i dati identificativi del condannato.

Massime di principio

  • L'affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 non va interpretato come "affidamento in prova" ai fini della preclusione prevista dall'art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen.; sono istituti distinti.
  • La preclusione prevista dall'art. 58-quater, comma 7-bis, opera in modo assoluto solo quando il reato che esprime la recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa nell'esecuzione di una pena con la stessa aggravante.
  • La sussistenza della preclusione in presenza di pregresse misure alternative (es. detenzione domiciliare o affidamento ordinario) richiede un esame concreto: non si applica automaticamente senza valutare se erano state realizzate le condizioni per usufruire del nuovo beneficio.
  • Un'ordinanza che si limiti a richiamare genericamente una pregressa "espiazione in misura alternativa" senza indicare quale misura sia stata ritenuta ostativa presenta un vizio di motivazione e può essere annullata: il giudice deve motivare con chiarezza quale misura pregressa impedisce la nuova concessione e perché.
  • In presenza di pluralità di misure alternative pregresse, il giudice deve distinguere tra le diverse tipologie e valutare, caso per caso, la rilevanza di ciascuna ai fini della preclusione prevista dalla norma.

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