Sentenza del 16/03/2015 n. 462 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Termini - Avviso di accertamento notificato a società cancellata dal Registro delle Imprese in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 21.11.2014, n. 175 - Nullità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento notificato alla società dopo la sua cancellazione e prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2014 è stato ritenuto nullo, poiché la nuova disciplina dei cinque anni non era applicabile a una società già estinta alla data di entrata in vigore della norma.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità di un avviso di accertamento notificato a una società già cancellata dal Registro delle Imprese prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175. L'art. 28, comma 4, del decreto stabilisce che, ai fini tributari, l'estinzione della società produce effetti soltanto dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione. Tuttavia, tale disciplina non può essere applicata retroattivamente alle società già cancellate prima dell'entrata in vigore del decreto, in forza del principio di irretroattività delle norme tributarie.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
L'estinzione della società disciplinata dall'art. 2495 cod. civ., ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, sanzioni ed interessi, produce effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
La norma sospende, per cinque anni dalla richiesta di cancellazione, gli effetti dell'estinzione della società ai fini tributari. La sua applicazione è però esclusa per le società già cancellate prima dell'entrata in vigore del decreto, per il divieto di retroattività.
Art. 2495 cod. civ.
Disciplina gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese e la conseguente estinzione della società, salve le eventuali pretese nei confronti dei soci o dei liquidatori nei casi previsti dalla legge.
Art. 3, legge 27 luglio 2000, n. 212
Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Il principio impedisce di applicare la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 175/2014 a società già cancellate prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Una norma tributaria che prolunga o modifica gli effetti dell'estinzione di una società non può essere applicata retroattivamente a società già cancellate prima della sua entrata in vigore.
- Per valutare la validità di un atto impositivo notificato a una società, occorre verificare la data di cancellazione dal Registro delle Imprese e confrontarla con la data di entrata in vigore della disciplina applicata.
- Se la società era già estinta e la nuova norma non era ancora vigente, la notifica dell'avviso direttamente alla società può determinare la nullità dell'atto.
- Il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie costituisce un limite all'utilizzo di norme successive per mantenere in vita, ai fini fiscali, una società già estinta.
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