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Sentenza

Sentenza n. 6725/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - della determinazione di aggiudicazione emessa dal Ministero della Salute - Dipartimento dell'amministrazione Generale, delle Risorse Umane e del Bilancio - Direzione Generale delle Risorse Umane e del Bilancio Ufficio 6 - Acquisizione e Gestione Beni Mobili e Servizi Connessi, in favore della Laezza S.p.A., della procedura di gara contraddistinta con CIG n. B4F34F115E, comunicata alla ricorrente in data 5.8.2025; -della comunicazione di non aggiudicazione alla ricorrente della procedura di gara contraddistinta con CIG n. B4F34F115E, recante prot. n. 32738 del 05/08/2025 e comunicata alla ricorrente a mezzo pec in pari data; di tutti gli atti e verbali di gara nella parte in cui hanno ammesso, anziché escludere, l'O.E. Laezza S.p.A. dalla procedura di gara contraddistinta con CIG n. B4F34F115E con particolare riferimento al verbale n. 7 del 10.7.2025 con il quale il RUP ha ritenuto adeguati i mezzi di prova prodotti dalla Laezza SpA circa il rispetto dei criteri ambientali minimi; -della nota prot. 0040940-15/10/2025-DGRUEB-MDS-P 5.8.2025 avente ad oggetto “Riscontro a “Istanza di annullamento in autotutela della determina di aggiudicazione del 4 agosto 2025 relativo all'appalto n. 4963403, recante CIG B4F34F115E”, emessa dal Ministero della Salute - Dipartimento dell'amministrazione Generale, delle Risorse Umane e del Bilancio - Direzione Generale delle Risorse Umane e del Bilancio Ufficio 6 - Acquisizione e Gestione Beni Mobili e Servizi Connessi e recante la conferma della determina di aggiudica della procedura di gara contraddistinta con CIG n. B4F34F115E; di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e/o che dovesse medio tempore sopraggiungere e, sin da ora, da intendersi impugnati per illegittimità derivata dai vizi in questa sede denunciati. E PER LA CONDANNA all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, consistente nell'aggiudicazione della procedura di gara contraddistinta con CIG n. B4F34F115E o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario. E PER LA DECLARATORIA di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. con conseguente risarcimento in forma specifica del danno causato alla ricorrente mediante subentro nello stesso o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario.

Giustizia amministrativa202513122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura di gara per la fornitura di arredi per ufficio, complementi e accessori, nonché comunicazione di non aggiudicazione, atti di gara e conferma del diniego di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha dedotto che l’impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché alcuni prodotti offerti non sarebbero stati corredati da certificazioni aggiornate alle più recenti versioni delle norme tecniche richiamate dal capitolato e dai criteri ambientali minimi. In particolare, sono state contestate le certificazioni relative alle sedute, agli imballaggi, agli arredi, ai mobili contenitori, ai tavoli e alle scrivanie, ritenute obsolete rispetto agli aggiornamenti normativi intervenuti nel 2024 e nel 2019. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro, o in subordine il risarcimento per equivalente. La controinteressata ha eccepito che anche l’offerta della ricorrente non avrebbe rispettato le medesime specifiche tecniche e ha quindi dedotto l’inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di venire contra factum proprium e di abuso del processo.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. In via preliminare, il TAR lo ha ritenuto inammissibile perché la ricorrente contestava all’aggiudicataria l’assenza di certificazioni aggiornate, ma la medesima carenza risultava riferibile anche alla propria offerta. Pertanto, l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione avrebbe comportato anche l’esclusione della ricorrente, che non avrebbe potuto conseguire il subentro nel contratto né l’utilità sostanziale perseguita. Il giudice ha richiamato il divieto di abuso del processo e di venire contra factum proprium, escludendo che l’azione possa essere utilizzata per ottenere la tutela di una posizione sostanziale illegittima o in contrasto con il comportamento tenuto in gara. Il ricorso è stato comunque esaminato anche nel merito e ritenuto infondato. Il punto 3.1 del capitolato non qualificava espressamente il requisito documentale come previsto a pena di esclusione, ma si limitava a rinviare ai decreti sui CAM e alle norme applicabili e aggiornate. In mancanza di una previsione chiara e univoca che imponesse, a pena di esclusione, la produzione in sede di offerta di specifiche certificazioni aggiornate, la dimostrazione della conformità poteva essere effettuata anche successivamente. Il rispetto dei CAM costituisce un requisito sostanziale di sostenibilità ambientale, non un adempimento meramente formale; tuttavia, l’aggiudicataria aveva prodotto certificazioni attestanti la conformità ai requisiti minimi e il mero mancato aggiornamento delle certificazioni alle revisioni normative non escludeva, di per sé, la sostanziale conformità dei prodotti. La valutazione dell’incidenza concreta degli aggiornamenti normativi sulla sostenibilità e sicurezza degli specifici beni spettava all’amministrazione e le contestazioni della ricorrente sono state ritenute generiche. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Ministero della Salute le spese, liquidate in euro 2.000 oltre oneri di legge; le spese nei confronti della controinteressata sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016

    Il principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione impone che l’esclusione sia fondata su una previsione chiara e univoca della legge o della lex specialis.

  • art. 41 Cost.

    La tassatività delle cause di esclusione è correlata anche alla tutela della libertà di iniziativa economica, che non può essere compressa da cause di esclusione non chiaramente previste.

  • art. 2 Cost.

    Il divieto di abuso del diritto e del processo permea anche l’esercizio delle posizioni processuali.

  • art. 1175 c.c.

    Il principio di correttezza concorre a impedire la deduzione di censure incompatibili con il comportamento tenuto dalla stessa parte in sede procedimentale.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Richiamati quali disposizioni poste a fondamento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, non accolta in ragione del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile, per carenza di interesse concreto e per abuso del processo, il motivo con cui un concorrente chiede l’esclusione dell’aggiudicatario per una carenza che affligge anche la propria offerta, quando dall’eventuale accoglimento deriverebbe anche l’esclusione del ricorrente e non l’utilità sostanziale perseguita.
  • In materia di criteri ambientali minimi, il rispetto dei requisiti sostanziali deve essere assicurato, ma la mancata produzione in sede di gara di certificazioni aggiornate non comporta l’esclusione se la lex specialis non prevede in modo chiaro e univoco tale adempimento a pena di esclusione.
  • Il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce di ricavare una causa espulsiva da un generico rinvio del capitolato alla normativa tecnica o alle sue successive modifiche, in assenza di una previsione espressa e inequivoca.
  • Quando una specifica tecnica ambientale costituisce elemento essenziale dell’offerta, il concorrente deve impegnarsi a rispettarla, mentre la verifica documentale della conformità può essere demandata alla fase successiva all’aggiudicazione o all’esecuzione, salvo diversa e chiara previsione della lex specialis.
  • La conformità ai CAM non si esaurisce nella verifica formale della data o della versione della certificazione: occorre valutare sostanzialmente se i beni offerti rispettino i requisiti ambientali richiesti, tenendo conto dell’incidenza concreta degli aggiornamenti normativi sui prodotti oggetto dell’affidamento.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereAbuso del diritto e del processoPrincipio di legalità e tipicità

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