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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51420/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Scaglione aveva proposto un'istanza definita di correzione di errore materiale avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo per presunta mancanza della sottoscrizione. Il Tribunale di sorveglianza, in un'ordinanza resa inaudita altera parte, ha ritenuto l'istanza manifestamente infondata e inammissibile, sostenendo che l'onere della parte è depositare il reclamo sottoscritto e che l'errore materiale non poteva essere corretto se ciò avrebbe comportato la modifica o sostituzione di una decisione già adottata. Il ricorrente, tramite avv. Valeria Rizzo, ha impugnato sostenendo violazioni processuali (artt. 127 e 130 c.p.p.) e l'omessa instaurazione del contraddittorio (art. 178 lett. c) c.p.p.), affermando altresì che il reclamo era stato trasmesso con firma digitale via PEC (messaggio del 9/2/2023, ore 11:14).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza impropriamente qualificata come correzione di errore materiale debba essere ricondotta al paradigma delle impugnazioni (applicazione del principio di conservazione degli atti, art. 568, comma 5, c.p.p.). Ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 31/05/2023 (perché ha errato nella qualificazione dell'atto) e ha annullato con rinvio il decreto del Presidente del 16/03/2023, disponendo che il Tribunale di sorveglianza di Catania riesamini il reclamo nel contraddittorio delle parti, verificando la regolarità formale (anche alla luce della documentazione via PEC) e, se del caso, pronunciandosi sul merito o ribadendo l'inammissibilità. La Corte ha inoltre affermato il principio per cui il reclamo contro decisioni del magistrato di sorveglianza è impugnazione di secondo grado e deve essere esaminato dal collegio e non dal Presidente con provvedimento inaudita altera parte.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La norma sulle correzioni di errore materiale è stata richiamata ma l'atto è stato ritenuto impropriamente qualificato: può essere riqualificato come impugnazione se la parte lo ha proposto tempestivamente e direzionato a contestare il decreto impugnato.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla violazione delle garanzie processuali; la Corte ha condiviso la necessità del contraddittorio in seconda istanza.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    La mancata instaurazione del contraddittorio è stata ritenuta rilevante: il reclamo in secondo grado richiede il confronto tra le parti.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Applicazione del principio di conservazione degli atti: l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte, permettendo la riqualificazione dell'istanza come ricorso per cassazione/impugnazione.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle ragioni tassative di inammissibilità: la Corte precisa tuttavia che anche in presenza di ragioni formali la competenza a dichiarare l'inammissibilità in secondo grado è del collegio.

Massime di principio

  • Un'istanza definita come 'correzione di errore materiale' può essere riqualificata come impugnazione se è tempestiva e diretta a contestare un provvedimento impugnato: applicare il principio di conservazione degli atti (art. 568, comma 5 c.p.p.).
  • I reclami al tribunale avverso decisioni del magistrato di sorveglianza rientrano nel genus delle impugnazioni di secondo grado e devono essere decisi dal collegio in contraddittorio, non dal Presidente con decreto inaudita altera parte.
  • La presenza di una firma digitale trasmessa via PEC può costituire elemento idoneo a dimostrare la sottoscrizione del documento; il giudice collegiale deve verificare in contraddittorio la regolarità formale prima di dichiarare l'inammissibilità.
  • Non è ammessa la correzione di un 'errore materiale' quando la correzione si risolve in una modifica essenziale o in una sostituzione della decisione già assunta; se però la presunta mancanza formale è contestata e può incidere sui requisiti di ammissibilità, la questione va esaminata dal collegio con contraddittorio.
  • Se un giudice di merito omette di qualificare correttamente l'atto presentato dalla parte, la decisione può essere annullata per ritardo o travisamento della natura dell'impugnazione e il procedimento rinviato al giudice competente per nuovo esame.

Testo integrale

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