Ordinanza n. 2572/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, di reiezione del ricorso contro la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro la revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato. Dalla motivazione emerge che l'appello contestava la revoca e valorizzava, tra l'altro, l'eventuale truffa subita dal lavoratore straniero da parte del datore di lavoro che aveva attivato la procedura di ingresso, nonché la sopravvenuta instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare per difetto di apprezzabili profili di favorevole delibazione. Ha ritenuto che la revoca del nulla osta costituisse atto dovuto, essendo stato accertato il difetto dei requisiti reddituali autodichiarati dal datore di lavoro che aveva attivato la procedura di ingresso. Il Collegio ha inoltre rilevato che la normativa vigente non consente strumenti di regolarizzazione ex post dell'ingresso irregolare, poiché ciò eluderebbe la disciplina dei flussi e delle procedure pubblicistiche di selezione, né pone a carico dello Stato le conseguenze di eventuali truffe commesse dal richiedente l'ingresso. Il nuovo rapporto di lavoro è stato ritenuto irrilevante, sia perché fondato su un ingresso irregolare, sia perché non risultavano accertate la sua veridicità e l'osservanza, da parte del nuovo datore di lavoro, dei requisiti previsti per l'impiego di cittadini stranieri. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato costituisce atto dovuto quando venga accertato il difetto dei requisiti reddituali autodichiarati dal datore di lavoro che ha attivato la procedura di ingresso.
- Non sono ammissibili strumenti di regolarizzazione ex post dell'ingresso irregolare dello straniero, poiché la loro ammissione eluderebbe la disciplina dei flussi e delle procedure pubblicistiche di selezione.
- Lo Stato non è tenuto a farsi carico delle conseguenze di eventuali truffe subite dal lavoratore straniero da parte del soggetto che abbia richiesto il suo ingresso in Italia.
- Un nuovo rapporto di lavoro non assume rilievo ai fini della regolarizzazione della posizione dello straniero quando sia stato instaurato sulla base di un ingresso irregolare e non ne siano state accertate la veridicità e la conformità ai requisiti imposti ai datori di lavoro che impiegano cittadini stranieri.
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