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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22319/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (gestore impianto)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto avente ad oggetto la gestione di un impianto di distribuzione di carburanti di proprietà della società ricorrente. Il gestore conveniva in giudizio la società chiedendo, in via principale, l'accertamento che il contratto qualificato dalle parti come comodato modale del 3 dicembre 2008 dovesse invece essere riqualificato come locazione, con conseguente inefficacia della disdetta inviata nel luglio 2014 per mancato rispetto dei termini previsti dalla legge sulle locazioni. In subordine contestava la validità della disdetta per difetto di poteri rappresentativi del soggetto che l'aveva sottoscritta e per asserita violazione di un accordo interprofessionale del 29 luglio 1997; chiedeva inoltre di accertare la rinnovazione automatica del rapporto per facta concludentia, nonché la condanna della società al pagamento di somme indebitamente addebitate, al rimborso di fatture, all'accertamento della non debenza di importi richiesti con la missiva di rilascio e con estratto conto, e all'adempimento degli obblighi contrattuali sulla fornitura e determinazione del prezzo. In via ulteriormente subordinata domandava l'indennità per la perdita dell'avviamento. La società si costituiva contestando le domande e proponendo riconvenzionale per il rilascio dell'impianto, il pagamento di una penale giornaliera e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato le principali domande del gestore, dichiarato inefficace la disdetta e accertato il rinnovo del contratto, respingendo la riconvenzionale; la società aveva impugnato tale decisione e la Corte d'appello aveva rigettato l'appello. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, in sostanza, l'ammissibilità della riserva di ricorso ex art. 361 c.p.c. sostenendo che la sentenza d'appello avrebbe deciso su una impugnazione relativa a sentenza non definitiva di primo grado e quindi sarebbe stata suscettibile di ricorso differito solo dopo la definizione del giudizio di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso e ha ritenuto che la riserva di ricorso per cassazione fosse stata proposta in modo non consentito. Ha affermato che l'art. 361 c.p.c. consente il differimento del ricorso solo contro le sentenze che decidono una o alcune domande senza definire l'intero giudizio, mentre la sentenza d'appello impugnata aveva definito il giudizio di impugnazione ed era quindi immediatamente ricorribile. Il richiamo alle Sezioni Unite del 2017 è stato utilizzato per chiarire che il limite del comma 3 dell'art. 360 c.p.c. riguarda solo le sentenze non definitive del giudice d'appello, non quelle che decidono l'appello avverso una sentenza non definitiva di primo grado. La Corte ha aggiunto che l'assunto della ricorrente sulla supposta parzialità della sentenza era illogico, perché l'asserita violazione dei limiti della devoluzione avrebbe semmai rafforzato il carattere definitivo della pronuncia. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della parte intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    È richiamato solo come base del rito seguito nel giudizio di primo grado, senza specifiche elaborazioni interpretative nel provvedimento di legittimità.

  • art. 361 c.p.c.

    "Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa"

    Il differimento del ricorso per cassazione è ammesso solo per le sentenze che non definiscono l'intero giudizio nei limiti previsti dalla norma; non può essere utilizzato contro una sentenza d'appello che definisca il giudizio di impugnazione.

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    Il termine "giudizio" va inteso come procedimento devoluto al giudice d'appello, non come processo nella sua complessiva pendenza; il limite di ricorribilità immediata riguarda solo le sentenze non definitive del giudice d'appello.

  • art. 279 c.p.c.

    La nozione di sentenza parziale/non definitiva rileva nel contesto delle pronunce rese dal giudice d'appello ai sensi delle ipotesi previste dalla norma.

  • art. 340 c.p.c.

    Viene richiamato per chiarire il rapporto tra appello immediato e successiva ricorribilità per cassazione delle sentenze di primo grado non definitive.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È indicata quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La riserva di ricorso per cassazione ex art. 361 c.p.c. è ammissibile solo contro sentenze di appello che abbiano deciso una o alcune domande senza definire il giudizio di impugnazione; non è utilizzabile quando la sentenza d'appello definisce il gravame.
  • Ai fini dell'art. 360, comma 3, c.p.c., il termine "giudizio" si riferisce al giudizio pendente davanti al giudice dell'impugnazione, non all'intero processo in senso stretto.
  • La sentenza d'appello resa sull'impugnazione di una sentenza non definitiva di primo grado è immediatamente ricorribile per cassazione se definisce il giudizio di appello; la definitività della pronuncia non viene meno per il solo fatto che il processo di primo grado prosegua su altri capi.
  • Se la parte sostiene che la sentenza d'appello abbia ecceduto i limiti della devoluzione, tale circostanza non giustifica la riserva di ricorso, ma semmai conferma il carattere definitivo della decisione impugnata.
  • L'ammissibilità del ricorso per cassazione va verificata in via preliminare e, ove manchi il presupposto legale per la riserva o per il differimento, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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