Cassazione Civile, Ordinanza n. 00824/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate su un’istanza di rimborso dell’IRPEF e di altre somme versate per gli anni 1990-1992, invocando la disciplina agevolativa prevista per i soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 1990 e chiedendo il rimborso del 90% di quanto pagato, dopo il versamento forfettario del 10% previsto dalla normativa di riferimento. La CTP aveva accolto la domanda e la CTR aveva confermato. Successivamente, in sede di ottemperanza, il contribuente aveva chiesto l’integrale pagamento della parte residua del rimborso, oltre il 50% già versato, e il giudice dell’ottemperanza aveva ordinato all’Agenzia di corrispondere quanto ancora dovuto. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91/2017, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l’applicabilità dello ius superveniens nella fase di ottemperanza e avesse quindi illegittimamente riconosciuto il rimborso oltre il limite del 50% già erogato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta, che introduce limiti quantitativi al rimborso in ragione delle risorse stanziate, è applicabile anche al giudizio di ottemperanza, poiché incide sulle modalità di esecuzione del titolo e non sul diritto sostanziale già accertato. Il giudice di merito aveva quindi errato nell’escludere in radice l’applicazione della norma sopravvenuta nella fase esecutiva e avrebbe dovuto verificare la capienza delle risorse e determinare le concrete modalità di attuazione del rimborso, eventualmente mediante speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
È il vizio dedotto in cassazione per censurare l’erronea applicazione della disciplina sostanziale da parte del giudice di merito.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
La disposizione, come modificata, prevede limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, collegandone l’effettiva erogazione alle risorse stanziate.
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123
La modifica sopravvenuta è applicabile anche alla fase di ottemperanza e incide sulle modalità di esecuzione del rimborso, non sul titolo del diritto già accertato.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 dicembre 1997, n. 30
Consente, in presenza dei presupposti indicati, l’emissione di uno speciale ordine di pagamento in conto sospeso per dare attuazione al giudicato anche in assenza di disponibilità immediate nel capitolo di spesa.
Massime di principio
- Lo ius superveniens che introduca limiti o modalità di erogazione di un rimborso può applicarsi al giudizio di ottemperanza quando disciplina la fase esecutiva del comando giudiziale, anche se il titolo sostanziale del credito è già definitivamente accertato.
- La riduzione percentuale del rimborso o la sua temporanea non erogazione per incapienza delle risorse non estingue il diritto sostanziale del contribuente, ma incide solo sulle concrete modalità e sui tempi di attuazione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può escludere in astratto la normativa sopravvenuta: deve verificare la capienza delle risorse e stabilire il quomodo dell’esecuzione, adottando i provvedimenti necessari a dare attuazione al titolo.
- In presenza di una decisione esecutiva e di insufficienza del capitolo di spesa, l’amministrazione o il commissario ad acta possono ricorrere allo speciale ordine di pagamento in conto sospeso per consentire comunque l’adempimento del giudicato.
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