Sentenza n. 744/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’accertamento - della non debenza del conguaglio del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione relativi alla pratica edilizia n. 36/2017, definita con il rilascio del permesso di costruire n. 36 del 1° settembre 2017; nonché per l’annullamento e/o la disapplicazione - della nota del 12 novembre 2025 a firma del Responsabile del Servizio, Arch. Marco Trombetta, avente ad oggetto “Pratica edilizia n. 36 del 2017. Rettifica e rideterminazione dell’ammontare del contributo di costruzione commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. Intimazione di pagamento. Interruzione termini di prescrizione ordinaria”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota comunale di rettifica e rideterminazione del contributo di costruzione, con intimazione del pagamento di un conguaglio di euro 10.397,33
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento della non debenza del conguaglio e l’annullamento o disapplicazione della nota comunale del 12 novembre 2025. Il permesso di costruire del 2017 riguardava la realizzazione di un fabbricato residenziale unifamiliare e l’ampliamento di un locale accessorio. Il contributo di costruzione era stato originariamente quantificato in euro 6.937,12, applicando i coefficienti previsti per le zone di completamento dalla tabella comunale, oltre all’importo di perequazione. Dopo circa otto anni, e a intervento ultimato, il Comune ha ritenuto erronea l’applicazione dei coefficienti relativi alla zona “B - Completamento”, sostenendo che l’area, formalmente classificata come ZTO C1.4, dovesse essere assoggettata ai coefficienti più elevati delle zone di espansione, con conseguente richiesta di conguaglio. Il ricorrente ha dedotto che la disciplina urbanistica comunale qualificava sostanzialmente le ZTO C1, compresa la C1.4, come zone di completamento e che l’amministrazione, al momento del rilascio del titolo, aveva legittimamente scelto una delle possibili interpretazioni della disciplina. Ha quindi invocato la non debenza del conguaglio, valorizzando l’interpretazione già applicata dal Comune, il pagamento integrale dell’importo originariamente liquidato, il lungo tempo trascorso e il consolidamento della situazione mediante la realizzazione dell’intervento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la non debenza del conguaglio e annullando la nota comunale. Il Collegio ha ritenuto che la questione non potesse essere risolta sulla base del solo dato formale della classificazione C1 né del solo riferimento alla zonizzazione del d.m. 1444/1968. La documentazione grafica evidenziava infatti che l’area aveva caratteristiche concrete di zona di completamento, mentre la disciplina comunale utilizzava la nozione di “zone di completamento” sia per le zone B sia per le zone C1. La tabella tariffaria, tuttavia, riportava soltanto la dicitura “B - Completamento”, creando un’obiettiva ambiguità interpretativa rispetto alle diverse zone di completamento disciplinate dalle NTO. Il Comune, nel rilasciare il permesso di costruire, aveva scelto una delle due interpretazioni astrattamente possibili, applicando i parametri delle zone di completamento anche all’area C1.4. Tale opzione non era illogica né qualificabile come mero errore materiale o di calcolo successivamente correggibile senza limiti. Richiamando il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 12 del 2018, il TAR ha riconosciuto la tutela dell’affidamento e della buona fede in presenza di un’eccezionale non conoscibilità o non verificabilità, con l’ordinaria diligenza, dei parametri applicabili. Nel caso concreto l’affidamento era meritevole di tutela in ragione del pagamento integrale del contributo originario, del decorso di circa otto anni, dell’avvenuta realizzazione dell’intervento e dell’interpretazione della disciplina già compiuta dall’amministrazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e per gli oggettivi margini di incertezza normativa.
Norme richiamate
art. 16 d.P.R. 380/2001
Il contributo di costruzione è una prestazione patrimoniale imposta di carattere non tributario; la pubblica amministrazione può, in via generale, rideterminarlo o correggerlo successivamente in caso di errore di calcolo o di errata applicazione di tariffe o parametri, ma tale potere incontra il limite derivante dalla tutela dell’affidamento e della buona fede nei casi eccezionali di obiettiva non conoscibilità o non verificabilità dei parametri applicabili.
art. 1175 c.c.
Il debitore deve comportarsi secondo correttezza nell’attuazione del rapporto obbligatorio; il principio è richiamato, insieme all’art. 1375 c.c., quale fondamento della tutela dell’affidamento del privato nel rapporto relativo al contributo di costruzione.
art. 1375 c.c.
Il rapporto obbligatorio deve essere eseguito secondo buona fede; il principio concorre a limitare la riedizione tardiva della pretesa comunale quando l’amministrazione abbia già adottato un’interpretazione non illogica della disciplina e il privato abbia fatto affidamento sulla liquidazione originaria.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti, quando sussistono i relativi presupposti.
Massime di principio
- La pubblica amministrazione può, in via generale, rideterminare anche successivamente il contributo di costruzione per correggere errori di calcolo o applicazioni errate di tariffe e parametri, in quanto prevale l’interesse pubblico alla corretta quantificazione della prestazione patrimoniale.
- La rideterminazione tardiva del contributo di costruzione non è tuttavia sempre esercitabile quando l’importo originario derivi da una scelta interpretativa dell’amministrazione tra più letture plausibili della disciplina applicabile, anziché da un mero errore materiale o aritmetico.
- La tutela dell’affidamento e della buona fede può impedire il conguaglio del contributo di costruzione quando i parametri applicabili non fossero conoscibili o verificabili con ordinaria diligenza, l’importo originario sia stato integralmente pagato, sia trascorso un lungo periodo di tempo e l’intervento edilizio sia stato realizzato sulla base della liquidazione amministrativa.
- Ai fini dell’affidamento meritevole di tutela rileva anche il comportamento dell’amministrazione che, al momento del rilascio del titolo edilizio, abbia interpretato in modo non illogico la disciplina urbanistica e tariffaria, consolidando una situazione conforme a tale interpretazione.
- In presenza di discipline comunali incoerenti o ambigue, nelle quali la medesima nozione urbanistica è utilizzata per più categorie di zone ma la tabella contributiva non le distingue chiaramente, non è sufficiente qualificare ex post la liquidazione originaria come errore riconoscibile e verificabile dal privato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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