Cassazione Civile, Ordinanza n. 29422/2021 del 21/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario fondo)
La controversia
Un proprietario di un fondo sito in San Teodoro aveva promosso due giudizi contro i vicini e una società semplice proprietaria di parte dei fondi attraversati da un sentiero. Nel primo aveva chiesto, previo accertamento dell'interclusione del proprio fondo, la costituzione coattiva di una servitù di passaggio ex art. 1051 c.c. lungo un sentiero già esistente, con determinazione dell'indennità. Nel secondo aveva chiesto in via principale l'accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù per possesso ultraventennale e, in subordine, la costituzione della servitù ex art. 1052 c.c. per soddisfare esigenze di carattere generale, in particolare la prevenzione degli incendi e le proprie esigenze abitative. Riuniti i giudizi, il tribunale aveva rigettato le domande attoree e accolto la riconvenzionale dei convenuti; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provata l'usucapione, esclusa l'interclusione del fondo e insussistenti interessi generali della produzione idonei a giustificare la servitù. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non avere la corte territoriale esaminato la domanda ex art. 1052 c.c. fondata sulle specifiche esigenze abitative già allegate e ritenute dal CTU; 2) violazione/falsa applicazione dell'art. 1052 c.c. per avere la corte limitato l'operatività della norma ai soli casi di interesse generale della produzione, senza considerare l'interpretazione costituzionalmente orientata che consente la tutela di esigenze abitative; e, in subordine, omessa pronuncia sulla domanda ex art. 1052 c.c. fondata sulla prevenzione degli incendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la corte d'appello non avesse esaminato la specifica doglianza relativa alla domanda di costituzione della servitù ex art. 1052 c.c. alla luce delle esigenze abitative dedotte e accertate dal CTU. Ha affermato che l'art. 1052 c.c. può essere invocato non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche per esigenze abitative, secondo l'orientamento consolidato successivo a Corte cost. n. 167/1999 e alla giurisprudenza di legittimità richiamata. Ha poi osservato che resta comunque necessaria una valutazione comparativa degli interessi coinvolti e dell'eventuale sacrificio per il fondo servente, ma che tale apprezzamento non poteva essere omesso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; la sua violazione integra nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
costituisce il veicolo per denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento, inclusa l'omessa pronuncia.
art. 1051 c.c.
disciplina la servitù coattiva di passaggio per il fondo intercluso; nel caso richiamata come base della domanda principale di passaggio e di determinazione dell'indennità.
art. 1052 c.c.
può giustificare la costituzione coattiva della servitù di passaggio anche per un fondo non intercluso non solo per esigenze agricole o industriali, ma anche per esigenze abitative, purché sia effettuata una ponderazione degli interessi e sia rispettata la disciplina dell'indennità.
art. 1051, ultimo comma, c.c.
il limite di esclusione per case, cortili, giardini ed aie può essere superato solo previa attenta ponderazione degli interessi e nei limiti consentiti dalla legge.
art. 1053 c.c.
prevede l'indennità dovuta per la servitù coattiva di passaggio, quale strumento di riequilibrio del sacrificio imposto al fondo servente.
art. 2 Cost.
richiamato quale base costituzionale della valorizzazione della persona e delle sue esigenze abitative nella lettura dell'art. 1052 c.c.
art. 3 Cost.
richiamato quale parametro di uguaglianza e tutela della persona che orienta la lettura costituzionalmente conforme dell'art. 1052 c.c.
Corte cost. n. 167/1999
ha segnato il mutamento di prospettiva che consente di leggere la servitù di passaggio non in chiave esclusivamente dominicale e produttivistica, ma anche in funzione delle esigenze della persona.
Massime di principio
- La domanda di costituzione coattiva di una servitù di passaggio deve essere esaminata dal giudice di merito in tutte le sue specifiche articolazioni fattuali e giuridiche; la mancata considerazione di una domanda o di una censura ritualmente proposta integra omessa pronuncia.
- L'art. 1052 c.c. va interpretato in senso costituzionalmente orientato: la servitù coattiva di passaggio può essere riconosciuta anche a tutela di esigenze abitative, e non soltanto per l'agricoltura o l'industria.
- Quando si invoca l'art. 1052 c.c., il giudice deve comunque valutare comparativamente l'utilità per il fondo dominante e il sacrificio imposto al fondo servente, oltre ai limiti normativi e all'eventuale indennità dovuta.
- La tutela delle esigenze della persona può incidere sull'interpretazione delle norme patrimoniali sui rapporti di vicinato, superando una lettura meramente produttivistica del diritto di servitù.
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