Sentenza n. 876/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 85/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 85/2025. Dopo la notificazione del ricorso, l’Amministrazione ha dato piena esecuzione alla pronuncia, soddisfacendo integralmente le pretese azionate. La domanda di ottemperanza era quindi fondata, ma l’adempimento è intervenuto tardivamente e soltanto successivamente all’instaurazione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’Amministrazione ha integralmente adempiuto al giudicato durante il processo. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha riconosciuto gli evidenti profili di fondatezza della domanda di ottemperanza, considerata la tardiva esecuzione. Tuttavia, ha ritenuto sussistenti ragioni per compensare le spese per metà, valorizzando l’adempimento spontaneo, seppur tardivo, quale comportamento conciliativo dell’Amministrazione. La restante metà delle spese, liquidate complessivamente in 800 euro, è stata posta a carico del Ministero, con condanna al pagamento di 400 euro in favore del ricorrente, oltre alla restituzione del contributo unificato, spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il contributo unificato è stato posto a carico della parte soccombente virtuale e non è stato oggetto di compensazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
art. 26 c.p.a.
In materia di spese, consente al giudice di applicare i criteri previsti dal codice di procedura civile e di valutare le ragioni di compensazione.
art. 92 c.p.c.
Consente la compensazione totale o parziale delle spese in presenza di ragioni che il giudice individui e motivi; nel caso concreto tali ragioni sono state ravvisate nell’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, dell’Amministrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato grava sulla parte soccombente anche quando le spese di lite siano compensate, essendo un’obbligazione predeterminata ex lege sottratta alla disponibilità del giudice.
Massime di principio
- L’integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente da parte dell’Amministrazione, intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anche se l’adempimento è successivo alla proposizione del ricorso.
- In caso di adempimento tardivo del giudicato durante il giudizio di ottemperanza, il giudice può valutare la fondatezza della domanda ai fini della soccombenza virtuale e della regolazione delle spese.
- L’adempimento spontaneo dell’Amministrazione, seppur tardivo, può costituire una ragione di compensazione parziale delle spese, in quanto comportamento conciliativo idoneo a definire il contenzioso.
- Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione, totale o parziale, delle spese di lite, non potendo il giudice disporne la compensazione né modificarne l’importo.
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