Parere n. 791/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Giorgio Paolo Galante contro il Comune di Montescaglioso e nei confronti del signor Angelo Mossuto per l’annullamento dell’ordinanza n. 40/2024 concernente l’irrogazione di sanzione pecuniaria per opere abusive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza n. 40/2024 del Comune di Montescaglioso, recante irrogazione di sanzione pecuniaria per opere edilizie abusive realizzate in assenza di titolo.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale notificata il 29 ottobre 2024, relativa alla sanzione pecuniaria per la realizzazione, in assenza di titolo edilizio, di un manufatto in cemento armato di forma rettangolare, di circa 100 mq e 365 mc, ubicato in Via Engels n. 7. Sono stati dedotti due motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21-septies della l. n. 241/1990, in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c., nonché eccesso di potere; difetto di motivazione, carenza dei presupposti applicativi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e carenza assoluta di istruttoria. Il ricorso contiene anche un’istanza cautelare. Al momento dell’esame non era ancora pervenuta la relazione istruttoria del Ministero competente e non risultavano disponibili elementi sufficienti per valutare la domanda cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito né l’istanza cautelare né il merito del ricorso. Ha sospeso l’emissione del parere e disposto un supplemento istruttorio: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere, entro 45 giorni dalla comunicazione del parere, la relazione istruttoria prescritta, acquisendo dal Comune di Montescaglioso la documentazione necessaria. La relazione dovrà essere previamente inviata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per formulare osservazioni. Ogni valutazione in rito e nel merito è stata espressamente riservata. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.
Osservazioni
Relazione istruttoria ministeriale
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve predisporre e trasmettere la relazione istruttoria, acquisendo dal Comune di Montescaglioso la documentazione necessaria, entro 45 giorni dalla comunicazione del parere.
Contraddittorio sulla relazione
La relazione ministeriale deve essere previamente inviata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per presentare eventuali osservazioni.
Istanza cautelare e merito
In assenza della relazione istruttoria e di elementi sufficienti, il Collegio non può delibare l’istanza cautelare né definire il ricorso; ogni valutazione in rito e nel merito resta impregiudicata.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001
art. 31 co. 3 e co. 4 del DPR n. 380/01
È invocata dal ricorrente in relazione ai presupposti e agli effetti delle misure conseguenti agli interventi edilizi abusivi; il parere non formula ancora una valutazione interpretativa definitiva.
art. 21-septies l. n. 241/1990
art. 21-septies l. n. 241/90
È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di nullità dell’ordinanza; il Collegio riserva ogni valutazione.
artt. 1346 e 1418 c.c.
in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c.
Sono richiamati dal ricorrente nel motivo concernente la dedotta invalidità dell’atto; il parere interlocutorio non esamina la fondatezza della censura.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la relazione istruttoria richiesta non sia ancora pervenuta e manchino elementi sufficienti per esaminare anche l’istanza cautelare, il Consiglio di Stato può sospendere l’emissione del parere e disporre un supplemento istruttorio, riservando ogni decisione in rito e nel merito.
- Quando il supplemento istruttorio incide sulla posizione del ricorrente, la relazione acquisita dall’amministrazione deve essere previamente comunicata all’interessato, cui va assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per formulare osservazioni.
- L’assenza della relazione istruttoria e della documentazione necessaria impedisce la delibazione dell’istanza cautelare e giustifica il rinvio della trattazione a una successiva adunanza.
Impugnazione di un’ordinanza comunale sanzionatoria per abuso edilizio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto contro il Comune di Montescaglioso per l’annullamento dell’ordinanza n. 40/2024, notificata il 29 ottobre 2024. L’atto comunale ha disposto l’irrogazione di una sanzione pecuniaria in relazione a opere edilizie realizzate senza titolo.
Fattispecie edilizia
Le opere riguardano un manufatto in cemento armato, di forma rettangolare, con superficie di circa 100 mq e volume lordo di circa 365 mc, realizzato con struttura portante in cemento armato e tufi e copertura con solaio in laterocemento. L’immobile è ubicato in Via Engels n. 7 ed è identificato catastalmente al foglio 28, mappale 2531, subalterno 19.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha formulato due censure principali:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21-septies della l. n. 241/1990, in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c., oltre a eccesso di potere;
- difetto di motivazione, mancanza dei presupposti previsti dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e carenza assoluta di istruttoria.
Il ricorso è stato notificato al Comune il 25 febbraio 2025 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 23 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971.
Ragioni del rinvio istruttorio
La Sezione aveva richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la relazione istruttoria prevista per il ricorso straordinario. Tuttavia, al momento dell’adunanza del 16 aprile 2026, la relazione non era ancora pervenuta. Inoltre, non erano disponibili elementi sufficienti per esaminare l’istanza cautelare.
Il Collegio ha quindi ritenuto necessario acquisire la documentazione dal Comune di Montescaglioso tramite il Ministero e disporre un contraddittorio sulla relazione istruttoria. Il Ministero dovrà trasmettere la relazione entro 45 giorni dalla comunicazione del parere; prima della trasmissione, la relazione dovrà essere inviata al ricorrente, che dovrà poter presentare osservazioni entro un termine non inferiore a 15 giorni.
Esito interlocutorio
Il Consiglio di Stato ha sospeso l’emissione del parere, senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi, sull’eventuale nullità o annullabilità dell’ordinanza, né sulla domanda cautelare. Ogni valutazione in rito e nel merito è rimasta impregiudicata.
La trattazione del ricorso è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. Copia del parere deve essere trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comune di Montescaglioso e al ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 29 apr 2026Parere n. 780/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 29 apr 2026Parere n. 781/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 29 apr 2026Parere n. 782/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 29 apr 2026Parere n. 783/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 29 apr 2026Parere n. 784/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 29 apr 2026Parere n. 785/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →