Cassazione Penale, Sentenza n. 6764/2022 del 25/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame contro l'applicazione degli arresti domiciliari per il reato di furto aggravato. Il ricorrente deduce: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla gravità indiziaria, sostenendo che gli indizi erano insufficienti (solo ingresso nel campo rom, incompatibilità dei tempi di percorrenza, assenza di pedinamenti, osservazioni limitate all'ingresso); (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, contestando l'attualità del pericolo, la natura occasionale del fatto e l'assenza di inserimento nel traffico di rifiuti (con richiamo a presunta precedente annullamento per art. 452-bis); (3) scelta della misura cautelare eccessiva rispetto alla presunta occasionalità del fatto, proponendo misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati: la motivazione del Tribunale del riesame è risultata conforme ai canoni richiesti (richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 11/2000) e non viziata da illogicità manifesto; le censure proposte erano in larga parte ricostruzioni alternative dei fatti e allegazione di documenti non idonei a far emergere vizi di legge. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Sezioni Unite, sentenza n. 11 del 22/03/2000 (Audino, Rv. 215828)
sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828
Fornisce il parametro di sindacabilità in Cassazione delle misure cautelari personali: la Corte verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria e la congruenza logica della valutazione, senza poter sostituirsi alla ricostruzione dei fatti.
art. 292 cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame deve conformare la motivazione ai requisiti formali previsti per le pronunce cautelari; la Corte verifica il rispetto di tali requisiti nella motivazione
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di Cassazione alle censure di illogicità manifesta della motivazione o violazione di norme, escludendo il controllo sulla mera ricostruzione dei fatti
art. 546 cod. proc. pen.
Modello di motivazione cui si ispira l'art. 292 per le decisioni cautelari: la motivazione deve essere adeguata anche se basata su indizi
art. 452-bis cod. pen.
Norma relativa al traffico illecito di rifiuti, citata nella censura del ricorrente per negare l'inserimento dell'imputato in attività criminali di maggiore allarme; la Corte non ha ritenuto fondata la deduzione in assenza di adeguata prova
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile, con determinazione equitativa dell'importo
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni normative specifiche o una manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per rimettere in discussione la ricostruzione probatoria fatta dal giudice di merito.
- Per impugnare con successo la valutazione della gravità indiziaria è necessario dimostrare vizi logici o di diritto nella motivazione del giudice (contraddizioni, omissioni rilevanti), non limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
- L'allegazione di nuovi documenti in cassazione non può essere usata per ottenere una rivalutazione delle fonti di prova; tali elementi vanno introdotti nei gradi di merito quando possibile.
- Le esigenze cautelari (pericolo di recidiva, contesto criminale, attualità del pericolo) devono essere contestate con elementi concreti e specifici; l'affermazione generica di occasionalità è spesso insufficiente.
- Se si contesta la scelta della misura (eccessiva rispetto ai fatti), occorre dimostrare in modo specifico l'assenza dei presupposti che giustificano misure più afflittive e proporre alternative motivate; la genericità comporta inammissibilità.
- Il decorso del tempo è un elemento che il giudice di merito considera e motiva; per ottenere una revoca della misura per sopravvenuta non attualità bisogna fornire elementi concreti sul mutato quadro probatorio o personale.
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