Cassazione Penale, Sentenza n. 28697/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) contestazione della mancata declaratoria di prescrizione del reato, con calcolo della prescrizione che il difensore riteneva maturata il 27/02/2022 tenendo conto di 8 mesi di sospensione; 2) errore nel computo dell'ammontare dell'IVA evasa, perché non sarebbero stati detratti dai 270.851 euro versamenti documentati di 13.542,52 euro e 8.500 euro, che porterebbero l'ammontare sotto la soglia di punibilità; 3) applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto, anche alla luce delle modifiche che danno rilievo alla condotta susseguente al reato (pagamenti parziali); 4) illegittimità della confisca per equivalente ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. per effetto di retroattività, dato che il fatto è anteriore all'entrata in vigore della norma; 5) eccessiva sproporzione della confisca per equivalente sui beni immobili (valore stimato 852.544 euro) rispetto all'imposta evasa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: la prescrizione non era maturata perché il termine è stato esteso ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 e va computata con le sospensioni effettive (688 giorni conteggiati), per cui la prescrizione è scaduta il 16/05/2023, dopo la sentenza impugnata; i pagamenti effettuati dopo la scadenza del termine di versamento sono irrilevanti per il reato omissivo proprio (il reato si consuma alla scadenza del termine di versamento), quindi non riducono l'ammontare ai fini della soglia di punibilità; l'art. 131-bis non è applicabile perché l'offesa supera sensibilmente la soglia (significativo superamento di 20.851 euro) e i pagamenti successivi sono marginali; la confisca è stata legittimamente disposta ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. (richiamato dal legislatore per i reati tributari) come confisca diretta del profitto o, se impossibile, per equivalente fino all'ammontare dell'imposta evasa (270.851 euro); la confisca per equivalente nei limiti indicati è proporzionata e attuabile solo se la confisca diretta non è possibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
Delitto di omessa indicazione/versamento dell'IVA; è reato omissivo proprio che si consuma alla scadenza del termine di versamento, pertanto pagamenti effettuati dopo tale scadenza non incidono sulla consumazione del reato
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
Proroga del termine di prescrizione (fino a 10 anni per i delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000); rilevante nel calcolo della prescrizione del reato tributario oggetto del procedimento
art. 322-ter cod. pen.
richiamato dall'art. 1, comma 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244
Prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del profitto del reato; applicabile ai reati tributari in virtù del richiamo legislativo, legittimando la confisca fino all'ammontare dell'imposta evasa
art. 578-bis cod. proc. pen.
Disciplina la confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto non applicabile tale norma perché il reato non risultava estinto per prescrizione al momento della sentenza di merito
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede valutazione complessiva degli indicatori (modalità della condotta, entità del danno, grado di colpevolezza); la 'condotta susseguente al reato' (es. pagamenti) può essere considerata ma non è di per sé sufficiente a determinare tenuità se il danno è significativo
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Norma richiamata dal ricorrente in punto di confisca per equivalente su beni immobili; la Corte ha ritenuto proporzionata la confisca nei limiti del profitto del reato come disposto ai sensi dell'art. 322-ter
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso in Cassazione; i motivi proposti dal ricorrente sono stati esaminati e ritenuti manifestamente infondati o inammissibili in relazione alle questioni sollevate
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza; applicata per ordinare il pagamento di 3.000 euro
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata in relazione alla redazione della requisitoria del Pubblico Ministero; indicata negli atti ma non centrale nella decisione
Massime di principio
- Nel reato omissivo proprio tributario (es. omesso versamento IVA) la consumazione avviene alla scadenza del termine di versamento: i pagamenti effettuati dopo tale scadenza non cancellano la consumazione del reato e, pertanto, non riducono l'ammontare contestato ai fini della soglia di punibilità
- Il calcolo della prescrizione in materia tributaria deve tener conto delle specifiche estensioni normative (es. art. 17, comma 1-bis d.lgs. 74/2000) e di tutte le sospensioni processuali effettive; una errata esclusione di tali sospensioni può portare a valutazioni sbagliate sulla maturazione della prescrizione
- L'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione globale degli indicatori di offensività; la condotta successiva al reato (pagamenti riparatori) è rilevante ma non automaticamente risolutiva se l'offesa è significativa
- La confisca del profitto del reato ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., richiamato per i reati tributari, consente la confisca diretta o, se impossibile, per equivalente fino all'ammontare del profitto; la legittimità e la proporzionalità vanno valutate nei limiti del profitto accertato
- Le questioni di fatto decise dal giudice di merito (calcolo dell'imposta, valutazione dei pagamenti, valutazione della tenuità) sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione manifestamente illogica; decisioni fattuali ben motivate vengono confermate
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