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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47695/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'obbligo di presentazione ex art. 6 L. 13/12/1989 n. 401 per vizio di motivazione: il ricorrente deduce carenza e illogicità della motivazione in ordine alla pericolosità e alle ragioni di necessità e urgenza, sottolineando di essere incensurato, inserito in ambito familiare, sociale e lavorativo e mai precedentemente colpito da analogo provvedimento

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la convalida operata dal GIP, osservando che il controllo giurisdizionale riguarda l'obbligo di presentazione e che il provvedimento del Questore descriveva fatti gravi (il ricorrente ha scagliato una bottiglia contro il finestrino di un'auto con tifosi ospiti, ripreso e fotografato) idonei a fondare la valutazione di pericolosità. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione, anche implicita quanto ai requisiti di necessità e urgenza, e adeguata la durata della misura (anni tre). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi inammissibili

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    La norma autorizza il Questore ad imporre divieti di accesso e, ai sensi del comma 2, l'obbligo di presentazione: la Corte considera convalidabile giudizialmente l'imposizione dell'obbligo di presentazione quale misura limitativa della libertà personale

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 13

    L'art. 13 (tutela della libertà personale) giustifica il controllo giudiziario inderogabile sulla misura che incide sulla libertà personale (obbligo di presentazione)

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 16

    Le limitazioni alla libertà di circolazione (es. divieto di accesso a luoghi sportivi) rientrano nell'ambito dell'art. 16 e sono normalmente soggette al controllo di legittimità del giudice amministrativo, non alla convalida penale

  • Codice di procedura penale, norma richiamata per le conseguenze delle inammissibilità (menzione in sentenza)

    La Corte ha richiamato la regola che autorizza la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U. n. 44273/2004; Sez. U. n. 4441/2005; Sez. 3 n. 32739/2020 e altri precedenti citati)

    La Corte richiama precedenti che delimitano il perimetro del controllo giurisdizionale (obbligo di presentazione vs divieto di accesso) e affermano che la gravità dei fatti può costituire motivazione implicita circa necessità e urgenza; la motivazione del GIP deve valutare pericolosità, necessità/urgenza e congruità della durata

Massime di principio

  • Il controllo giurisdizionale sulla convalida del provvedimento del Questore riguarda in via esclusiva la prescrizione dell'obbligo di presentazione (libertà personale); il divieto di accesso ai luoghi sportivi ha carattere di limitazione alla circolazione e ricade nell'ambito del giudice amministrativo
  • La valutazione della pericolosità del soggetto deve essere motivata dal giudice della convalida e investire i presupposti di legittimità della misura (pericolosità, necessità e urgenza) e la congruità della durata, ma tale motivazione può essere anche implicita se la gravità dei fatti è evidente
  • Prove dirette (fotografie, riprese video, descrizione del comportamento aggressivo) possono legittimare la misura di prevenzione anche con riguardo a soggetti senza precedenti penali: l'assenza di precedenti non esclude l'applicabilità della misura se emergono condotte gravi
  • Il semplice richiamo all'inadeguatezza di misura meno afflittiva (es. solo divieto di accesso) non è sufficiente a superare la valutazione del giudice se quest'ultimo ha ritenuto, sulla base dei fatti, che sia necessario un controllo più stringente (obbligo di presentazione) per garantire l'efficacia del divieto
  • I ricorsi privi di fondatezza manifesta rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie; per essere efficaci le doglianze devono far emergere vizi logici o giuridici non rimediabili con mera contrapposizione valutativa

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