Cassazione Civile, Sentenza n. 14257/2020 del 08/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (organizzatore turistico)
La controversia
La ricorrente, insieme a un’altra viaggiatrice, aveva acquistato dalla società resistente un viaggio organizzato di nove giorni, con cinque giorni in Siria e tre in Giordania. All’arrivo in Siria, le viaggiatrici furono fermate all’aeroporto per la presenza sul passaporto di un timbro giordano indicativo di un precedente ingresso in Israele; la ricorrente fu trattenuta dalla polizia siriana per dodici ore e dovette organizzare e pagare autonomamente il trasferimento verso un altro aeroporto, sostenendo una spesa di 107,50 euro. Raggiunse il gruppo soltanto dopo alcuni giorni e lamentò la mancata fruizione delle prestazioni turistiche e l’impossibilità di visitare la Siria, oltre a stress e disagi. Imputò all’organizzatrice la violazione degli obblighi informativi previsti dagli artt. 87 e 88 del Codice del consumo, per non averla informata adeguatamente, prima della conclusione del contratto, delle condizioni di passaporto e visto per l’ingresso in Siria. La società sostenne di avere consegnato una nota informativa durante una riunione tenuta cinque giorni prima della partenza. Il giudice di primo grado rigettò la domanda risarcitoria, ritenendo che, pur sussistendo un inadempimento dell’obbligo informativo, la ricorrente avrebbe potuto prendere visione dell’opuscolo ricevuto prima della partenza e recedere dal contratto, ottenendo la restituzione del prezzo. Il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 68/2018 depositata il 28 febbraio 2018, confermò la decisione; in appello aveva agito soltanto la ricorrente. In cassazione la ricorrente dedusse: con il primo motivo, violazione dell’art. 87 del Codice del consumo, perché la consegna dell’opuscolo cinque giorni prima del viaggio non equivaleva all’informazione da fornire nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto; con il secondo, violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 93 del Codice del consumo, sostenendo che spettasse all’organizzatore provare che l’inadempimento o l’inesatto adempimento dipendesse da impossibilità non imputabile; con il terzo, violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente o contraddittoria, poiché il Tribunale avrebbe riconosciuto l’inadempimento ma considerato la successiva consegna dell’opuscolo come adempimento.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e ha rilevato che la controversia riguardava la violazione di un obbligo di informazione precontrattuale, non una domanda di nullità di protezione, ma una richiesta risarcitoria per violazione di una regola di comportamento. Ha confermato che l’obbligo informativo, previsto dall’art. 87, comma 1, del Codice del consumo, doveva essere assolto nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto; la consegna dell’informativa soltanto cinque giorni prima della partenza non mutava tale conclusione. Ha però ritenuto corretta la decisione di merito sul difetto di prova del nesso causale e del danno risarcibile: la ricorrente non aveva dedotto né provato circostanze concrete e specifiche che le avessero impedito di leggere le informazioni ricevute il 5 marzo 2009 e di utilizzare il rimedio del recesso, evitando il viaggio e chiedendo la restituzione del prezzo. La Corte ha precisato che il riferimento del giudice di merito all’annullamento del contratto andava corretto in quello al recesso, senza che ciò comportasse accoglimento delle censure. Ha inoltre escluso che la tutela risarcitoria potesse fondarsi sulla sola tardività formale dell’informazione, in assenza della prova di un pregiudizio effettivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la motivazione del Tribunale era sufficiente e il rigetto della domanda era fondato sulla mancata prova del danno, non sull’inesistenza dell’inadempimento. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, 200 euro per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 87, comma 1, D.Lgs. 206/2005
Nel caso di specie, a prescrivere tale obbligo era l’art. 87, comma 1, del Codice del Consumo, a mente del quale “Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione Europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonchè gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno”; dalla prescrizione normativa in parola si evince che la disciplina degli obblighi di comunicazione e di informazione si inverava tanto nell’essenzialità dell’informazione nella fase precedente la conclusione del contratto – solo nel caso di contratto stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1, avrebbero potuto essere fornite contestualmente alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 87, comma 3 – quanto nell’incremento delle possibilità di conoscenza, stanti i vincolanti obblighi di ricorso alla cosiddetta Textform, cioè ad una forma modulo, indicante un corredo documentale concepito quale strumento volto a permettere all’acquirente del pacchetto turistico un controllo ulteriore – documentale, appunto – delle condizioni previste dal contratto, destinata a restare distinta dal formalismo dell’atto e funzionale all'“avviamento al contratto”.
L’organizzatore o il venditore deve fornire per iscritto le informazioni generali su passaporto, visto e formalità sanitarie durante le trattative e, comunque, prima della conclusione del contratto; solo quando il contratto sia stipulato nell’imminenza della partenza l’informazione può essere contestuale alla stipula.
art. 93 D.Lgs. 206/2005
Infatti, il Tribunale ha ritenuto, per un verso, che sussistesse l’inesatto adempimento della Julia viaggi, per l’altro, che non risultasse provato il nesso di causa tra l’inesatto adempimento e i danni lamentati, perchè la odierna ricorrente non aveva nè dedotto nè provato circostanze concrete e specifiche a causa delle quali non aveva potuto prendere visione delle informazioni ricevute il 5 marzo 2009 e quindi evitare il viaggio, chiedendo l’annullamento del contratto e la restituzione del corrispettivo versato.
La Corte non accoglie la censura sul riparto dell’onere probatorio: nella domanda risarcitoria per violazione dell’obbligo informativo, il difetto di prova del nesso causale e del pregiudizio può risultare decisivo quando il consumatore non dimostri perché non abbia potuto utilizzare le informazioni ricevute prima della partenza e ricorrere al recesso.
art. 2697 c.c.
Infatti, il Tribunale ha ritenuto, per un verso, che sussistesse l’inesatto adempimento della Julia viaggi, per l’altro, che non risultasse provato il nesso di causa tra l’inesatto adempimento e i danni lamentati, perchè la odierna ricorrente non aveva nè dedotto nè provato circostanze concrete e specifiche a causa delle quali non aveva potuto prendere visione delle informazioni ricevute il 5 marzo 2009 e quindi evitare il viaggio, chiedendo l’annullamento del contratto e la restituzione del corrispettivo versato.
La domanda risarcitoria richiede la prova del nesso tra l’inadempimento informativo e i danni allegati; nel caso deciso, la ricorrente doveva allegare e provare le circostanze concrete che le avevano impedito di utilizzare l’informazione ricevuta prima della partenza.
art. 91 D.Lgs. 206/2005
Altrettanto laconica è la descrizione del comportamento tenuto dalla Julia Viaggi che avrebbe potuto eventualmente assumere rilievo agli effetti dell’art. 91 del Codice del Consumo, cioè al fine di verificare se avesse posto in essere il cosiddetto adempimento sanante ivi previsto: esponendo il contenuto della decisione di prime cure si allude al fatto che l’odierna ricorrente avesse usufruito di una permanenza compensativa in Giordania ed a pag. 3 si lamenta la mancata attivazione di ogni soccorso per consentire la prosecuzione del viaggio, lasciando intendere che fossero state del tutto omesse prestazioni diverse da quelle previste nel regolamento contrattuale idonee a soddisfare l’interesse dell’odierna ricorrente per la loro sostanziale equivalenza con quelle previste nel pacchetto originario.
La norma è richiamata come possibile criterio per valutare l’adempimento sanante attraverso prestazioni sostitutive equivalenti, ma la Corte rileva che il ricorso descrive in modo insufficiente i fatti necessari a tale verifica; non ne ricava un autonomo principio decisorio.
art. 132 c.p.c.
Il terzo motivo è inammissibile, perchè il Tribunale ha soddisfatto l’obbligo motivazionale, giustificando il mancato accoglimento della richiesta risarcitoria non perchè non ricorresse l’inadempimento, come erroneamente ritenuto dalla ricorrente, ma perchè quest’ultima non era stata in grado di fornire la prova di avere subito un danno.
La motivazione è sufficiente quando rende comprensibile che il rigetto della domanda risarcitoria dipende dalla mancata prova del danno, pur essendo stato riconosciuto l’inadempimento.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L’obbligo informativo precontrattuale gravante sull’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico deve essere adempiuto per iscritto durante le trattative e, comunque, prima della conclusione del contratto; la consegna dell’informazione soltanto alcuni giorni prima della partenza non equivale, di per sé, al rispetto del termine legale, salvo il caso di contratto stipulato nell’imminenza della partenza.
- La violazione dell’obbligo informativo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento: chi agisce deve dimostrare un pregiudizio effettivo e il nesso causale tra la carenza informativa e il danno lamentato.
- Quando il consumatore riceve per iscritto, prima della partenza, le informazioni necessarie per valutare la possibilità di effettuare il viaggio, la domanda risarcitoria può essere respinta se non sono allegate e provate circostanze concrete che gli abbiano impedito di prenderne visione e di utilizzare il rimedio del recesso; la sola tardività dell’informazione, senza conseguenze pregiudizievoli dimostrate, non fonda il risarcimento.
- Nel valutare le conseguenze risarcitorie della violazione di obblighi informativi consumeristici, la tutela non prescinde dalla prova del pregiudizio concreto e non può tradursi in un vantaggio risarcitorio automatico in assenza di un’incidenza effettiva della carenza informativa.
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