Risoluzione n. 12 del 7/02/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i sistemi termodinamici a concentrazione solare possono rientrare nella detrazione del 55% solo per la parte riferibile alla produzione di energia termica. Se usati per sola acqua calda sono assimilabili ai pannelli solari; se producono anche energia elettrica, la detrazione spetta limitatamente all’uso termico, con riparto della spesa in base al rapporto tra energia termica prodotta ed energia complessivamente sviluppata.
Detrazione IRPEF/IRES del 55% per sistemi termodinamici a concentrazione solare
Detrazione del 55% per sistemi termodinamici a concentrazione solare
La risoluzione esamina l’ammissibilità alla detrazione d’imposta del 55% prevista per interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti, con specifico riferimento ai sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda e, in alcuni casi, anche di energia elettrica. Il chiarimento si fonda sulle indicazioni tecniche fornite dall’ENEA.
Quesito posto dall’associazione istante
L’Associazione ALFA segnala che alcune associate hanno sviluppato sistemi termodinamici a concentrazione solare:
- per la sola produzione di acqua calda;
- per la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica.
L’associazione rappresenta che tali sistemi sarebbero coerenti con la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili e riferisce che l’ENEA avrebbe espresso parere favorevole circa l’ammissibilità ai benefici fiscali previsti dalla legge n. 296 del 2006. L’istante chiede quindi conferma dell’applicabilità della detrazione.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede una detrazione IRPEF e IRES del 55% per specifici interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti.
La detrazione risulta prorogata fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Le modalità applicative sono quelle del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 7 aprile 2008.
Interventi agevolabili e limiti di detrazione
La risoluzione riepiloga gli interventi agevolabili previsti dalla legge n. 296 del 2006:
- riqualificazione energetica dell’intero edificio, con limite massimo di detrazione di 100.000 euro (comma 344);
- interventi su strutture opache orizzontali e verticali e su finestre comprensive di infissi, con limite massimo di detrazione di 60.000 euro (comma 345);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per il fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, con limite massimo di detrazione di 60.000 euro (comma 346);
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, con limite massimo di detrazione di 30.000 euro (comma 347).
Valutazione tecnica dell’ENEA
L’Agenzia ritiene necessario fare riferimento al parere dell’ENEA, soggetto preposto alla verifica dei presupposti tecnici richiesti dalla norma agevolativa in relazione al risparmio energetico.
Secondo la nota ENEA del 25 novembre 2010:
- il sistema termodinamico a concentrazione utilizza l’energia solare per produrre energia termica, che può essere utilizzata direttamente oppure convertita in parte in energia elettrica;
- se il sistema è impiegato per la sola produzione di acqua calda, può essere assimilato a un pannello solare e ricondotto all’art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006;
- per la certificazione di qualità, ai fini dell’ammissibilità alle detrazioni fiscali, in linea di principio si applica la normativa europea vigente per i collettori solari EN 12975;
- se il sistema è utilizzato per la produzione combinata di energia elettrica e termica, può rientrare nell’art. 1, comma 346, ma limitatamente ai soli usi termici;
- per la parte termica va valutata l’applicabilità della normativa EN 12975, poiché non esiste ancora una normativa specifica per la qualificazione dei sistemi termodinamici a concentrazione destinati alla produzione combinata di energia elettrica e termica;
- qualora la normativa EN 12975 non sia applicabile, in attesa di una disciplina specifica, la certificazione di qualità può essere sostituita da una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dallo stesso ENEA.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall’ENEA, l’Agenzia conclude che il sistema termodinamico può essere ricondotto tra gli interventi agevolati dalla legge n. 296 del 2006 solo per la produzione di energia termica, sempre che sussistano le altre condizioni di legge.
Di conseguenza:
- se il sistema è destinato alla sola produzione di acqua calda, l’intera installazione può rientrare nel comma 346;
- se il sistema produce sia energia elettrica sia energia termica, la detrazione spetta solo per la parte riferibile alla produzione termica.
Criterio di ripartizione della spesa detraibile
Per gli impianti a produzione combinata, la quota di spesa detraibile deve essere individuata in misura percentuale, sulla base del rapporto tra:
- l’energia termica prodotta;
- l’energia complessivamente sviluppata dall’impianto.
Ripartizione della detrazione
La risoluzione ricorda inoltre che, in forza dell’articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, la detrazione prorogata per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2011 deve essere ripartita in dieci quote costanti di pari importo, e non in cinque come previsto per gli anni 2009 e 2010.
Indicazione finale
Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni contenute nella risoluzione siano applicate correttamente dagli uffici.
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