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Risoluzione

Risoluzione n. 17 del 18/02/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la deroga al principio di cassa prevista dall’art. 36, comma 32, del D.L. n. 223/2006 non deve essere applicata ai professionisti quando ciò impedisca di beneficiare effettivamente della deduzione dei contributi sospesi per calamità. In tali casi, i contributi possono essere dedotti secondo il principio di cassa, cioè al momento del versamento.

Deducibilità dei contributi previdenziali sospesi per calamità naturali

Deducibilità dei contributi previdenziali sospesi per calamità naturali

La risoluzione esamina il regime fiscale dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per effetto di calamità pubbliche, con particolare attenzione ai professionisti. Il documento ricostruisce il quadro normativo e interpretativo per stabilire se la deroga al principio di cassa introdotta dall’art. 36, comma 32, del D.L. n. 223 del 2006 debba applicarsi obbligatoriamente anche ai lavoratori autonomi.

Quesito posto

L’istante chiede se la norma agevolativa riguardi tutti i contributi deducibili di cui all’art. 10 del TUIR e se la deroga al principio di cassa sia obbligatoria oppure facoltativa per i professionisti interessati dalla sospensione dei contributi. In sostanza, viene chiesto se i professionisti possano continuare a dedurre i contributi previdenziali quando sono effettivamente versati.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione richiama innanzitutto la precedente risoluzione n. 68/E del 1° giugno 2005, che aveva affermato, in assenza di una specifica previsione agevolativa, che i contributi previdenziali sospesi a seguito di calamità naturali concorrono al reddito imponibile nel periodo di sospensione e sono deducibili solo al momento dell’effettivo recupero, secondo il principio di cassa.

Successivamente, l’art. 36, comma 32, del D.L. n. 223 del 2006 ha previsto che:

  • nei periodi d’imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili o non imponibili sono sospesi per calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità se prevista da disposizioni di legge;
  • tali contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo d’imposta in cui vengono versati.

La norma è stata concepita per assicurare maggiore disponibilità finanziaria ai contribuenti nei periodi colpiti da calamità e, secondo la risoluzione, si applica anche ai professionisti.

Regime speciale per gli eventi sismici in Abruzzo

Il documento ricostruisce anche le misure adottate in relazione al sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo:

  • per i soggetti residenti nei Comuni del cosiddetto “cratere”, l’art. 39, commi da 1 a 3, del D.L. n. 78 del 2010 ha previsto la sospensione dei versamenti tributari fino al 20 dicembre 2010 e di quelli contributivi fino al 15 dicembre 2010;
  • i commi da 3-bis a 3-quater del medesimo articolo hanno disposto la ripresa della riscossione senza sanzioni, interessi o oneri accessori mediante 120 rate mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2011;
  • per i soggetti residenti nei Comuni “fuori cratere”, l’art. 25 del D.L. n. 78 del 2009 ha previsto la ripresa degli adempimenti e dei versamenti in 60 rate mensili, a decorrere dal giugno 2010.

Sono inoltre richiamati:

  • il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2010 per i Comuni del cratere;
  • il Provvedimento del 16 marzo 2010 per i Comuni fuori cratere;
  • la circolare n. 44/E del 13 agosto 2010.

Infine, per i soggetti residenti nei Comuni del cratere, l’art. 2, comma 3, del D.L. n. 225 del 2010 ha sospeso le rate in scadenza tra gennaio 2011 e giugno 2011, rinviando a un successivo DPCM la disciplina della ripresa della riscossione.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama la finalità della norma del 2006: evitare che il contribuente, nei periodi in cui subisce gli effetti negativi della calamità, sopporti un aggravio di prelievo, ma anche impedire un doppio beneficio fiscale, che si avrebbe se il contributo sospeso fosse dedotto sia nell’anno della sospensione sia in quello del versamento.

Per i professionisti, però, viene evidenziato un problema specifico:

  • nell’anno in cui si verifica la calamità essi possono trovarsi con redditi bassi;
  • la deduzione dei contributi può generare perdite;
  • tali perdite, per i redditi di lavoro autonomo, non sono riportabili negli anni successivi se non trovano capienza nel reddito complessivo dell’anno, ai sensi dell’art. 8 del TUIR.

Ciò può comportare, di fatto, l’impossibilità per il professionista di beneficiare della deduzione dei contributi se si impone rigidamente la deroga al principio di cassa.

Conclusione interpretativa

Alla luce dell’attuale quadro normativo e della finalità sostanziale della disposizione agevolativa, l’Agenzia conclude che, quando la deroga al principio di cassa non consenta di salvaguardare la funzione agevolativa della norma, i professionisti possono dedurre i contributi nel periodo in cui li versano, secondo il principio di cassa.

In altri termini, per i professionisti la deduzione dei contributi sospesi può avvenire al momento dell’effettivo pagamento, così da non perdere il beneficio fiscale della deduzione.

Indicazioni finali

La risoluzione dispone che le Direzioni regionali e provinciali vigilino sull’applicazione delle istruzioni fornite e dei principi enunciati. Il documento chiude confermando l’orientamento interpretativo favorevole alla deducibilità dei contributi da parte dei professionisti secondo il principio di cassa, quando l’applicazione della disciplina speciale determinerebbe un risultato sostanzialmente pregiudizievole.

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