Risoluzione n. 14 del 11/02/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la sospensione dei versamenti tributari prevista per i soggetti colpiti dall’evento eccezionale in Veneto non si applica agli adempimenti e versamenti effettuati in qualità di sostituti d’imposta. I sostituti devono quindi continuare a operare le ritenute. Il codice descrittivo dell’evento eccezionale non va usato nel CUD 2011 e nel modello 770/2011 dai sostituti, ma resta utilizzabile dai soggetti inclusi negli elenchi per le dichiarazioni IRPEF e IRAP.
Chiarimenti sulla sospensione dei versamenti tributari per i soggetti colpiti dalle alluvioni in Veneto
Chiarimenti sulla sospensione dei versamenti tributari per l’evento eccezionale in Veneto
La risoluzione fornisce precisazioni operative in merito alla sospensione dei versamenti tributari disposta per i soggetti colpiti dalle alluvioni che hanno interessato la Regione Veneto tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2010. Il documento chiarisce, in particolare, l’ambito di applicazione della sospensione con riferimento agli adempimenti dei sostituti d’imposta.
Ambito della sospensione previsto dal decreto 1° dicembre 2010
Per i soggetti inclusi negli elenchi allegati al decreto 1° dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze è stata disposta la sospensione, per il periodo dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, dei termini relativi:
- ai versamenti, anche rateizzati, delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive scadenti nel medesimo periodo;
- ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- ai premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Proroga del termine
Il termine del 20 dicembre 2010 è stato successivamente differito al 30 giugno 2011 dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, ancora in corso di conversione al momento dell’emanazione della risoluzione.
Esclusione per i sostituti d’imposta
L’Agenzia precisa che la sospensione non opera per gli adempimenti e i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta. Di conseguenza, i sostituti devono continuare a effettuare, anche nell’anno 2011, le ritenute sui redditi corrisposti ai soggetti interessati dall’evento eccezionale.
Effetti sulla compilazione dei modelli dichiarativi
Per effetto di tale esclusione:
- non è consentito ai sostituti d’imposta utilizzare nel CUD 2011, e conseguentemente nel modello 770/2011, lo specifico codice descrittivo previsto per l’indicazione degli eventi eccezionali;
- il medesimo codice può invece essere utilizzato dai soggetti compresi negli elenchi allegati al decreto 1° dicembre 2010 nella compilazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Indicazione conclusiva
Il chiarimento mira quindi a distinguere nettamente tra la sospensione riconosciuta ai soggetti colpiti dall’evento eccezionale e la normale operatività dei sostituti d’imposta, che restano obbligati all’applicazione delle ritenute e alla corretta compilazione dei modelli fiscali senza ricorso al codice riservato agli eventi eccezionali.
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