Risoluzione n. 13 del 9/02/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le procure speciali utilizzate nell’ambito di procedimenti tributari, inclusi gli accertamenti con adesione, sono esenti da imposta di bollo ai sensi dell’art. 5 della Tabella allegata al DPR 642/1972; l’esenzione si estende anche all’autenticazione della firma, purché il documento sia presentato per finalità connesse all’applicazione delle leggi tributarie e sia indicato l’uso sul documento.
Imposta di bollo sulle procure speciali ex art. 63 DPR 600/1973 e art. 7, comma 1-bis, D.Lgs. 218/1997
Imposta di bollo sulle procure speciali in ambito tributario
La risoluzione esamina il trattamento ai fini dell’imposta di bollo delle procure speciali previste dall’art. 63 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e dall’art. 7, comma 1-bis, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Il chiarimento nasce da interpretazioni difformi registrate presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate e definisce quando tali atti, e la relativa autenticazione della firma, siano soggetti a bollo oppure esenti.
Quadro normativo richiamato
L’art. 63 del DPR n. 600/1973 consente al contribuente di farsi rappresentare presso gli uffici finanziari da un procuratore generale o speciale. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata; quando è conferita a soggetti iscritti in albi professionali, questi possono autenticare la sottoscrizione.
Il medesimo tipo di procura può essere utilizzato anche nel procedimento di accertamento con adesione, poiché l’art. 7, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218/1997 prevede espressamente che il contribuente possa farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale nelle forme previste dall’art. 63 del DPR n. 600/1973.
Regola generale sull’imposta di bollo
In via generale, la procura, essendo un negozio unilaterale di natura privatistica, è soggetta all’imposta di bollo sin dall’origine ai sensi dell’art. 2 della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, nella misura di euro 14,62. La disciplina speciale dell’art. 63 del DPR n. 600/1973, però, non individua una specifica finalità d’uso del documento, limitandosi a disciplinarne forma e modalità di rilascio.
Esenzione per gli atti destinati all’applicazione delle leggi tributarie
La risoluzione individua nell’art. 5 della Tabella allegata al DPR n. 642/1972 la norma di esenzione applicabile. Tale disposizione esenta in modo assoluto gli “atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”.
Secondo l’Agenzia, la previsione non riguarda soltanto gli atti formati dagli uffici finanziari, ma anche quelli prodotti dai contribuenti nell’ambito dei procedimenti tributari, compresi quelli della fase dichiarativa, istruttoria e di rimborso, oltre agli atti collegati all’accertamento e alla riscossione.
Applicazione concreta alle procure speciali
In deroga al regime ordinario, la procura speciale rientra nell’esenzione dell’art. 5 della Tabella quando viene rilasciata per il compimento di atti o per la presentazione di documenti e copie presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie.
La risoluzione fa espresso esempio delle procure speciali utilizzate ai sensi dell’art. 7, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218/1997 nell’ambito del procedimento di accertamento dell’obbligo tributario, ritenendole quindi esenti da bollo.
Estensione dell’esenzione all’autenticazione della firma
L’esenzione si estende anche all’autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla procura. L’Agenzia valorizza il rapporto di necessarietà tra procura e autentica: la procura può essere validamente presentata agli uffici finanziari solo se autenticata, salvo eccezioni previste dalla legge.
Di conseguenza, se la procura è esente perché destinata alle finalità di cui all’art. 5 della Tabella, anche l’autentica che ne consente la validità rientra nello stesso trattamento agevolato, sia che sia effettuata dal professionista abilitato, sia che sia effettuata da un pubblico ufficiale (notaio o funzionario delegato della pubblica amministrazione).
Indicazione dell’uso sul documento
La risoluzione precisa che, per i documenti rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo, è necessario indicare l’uso cui sono destinati. Vengono richiamate in proposito le risoluzioni del 29 marzo 2010, n. 25, e del 23 novembre 1987, n. prot. 290908.
Conclusione operativa
Il documento conclude che le procure speciali di cui all’art. 63 del DPR n. 600/1973 e all’art. 7, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218/1997 sono esenti dall’imposta di bollo quando sono impiegate nell’ambito di procedimenti tributari e per le finalità previste dall’art. 5 della Tabella allegata al DPR n. 642/1972. L’esenzione comprende anche l’autenticazione della firma, a condizione che l’uso sia indicato sul documento.
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