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Risoluzione

Risoluzione n. 11 del 31/01/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che il riacquisto anticipato da parte dell’emittente non comporta automaticamente l’applicazione della somma del 20% prevista dall’art. 26 del DPR 600/1973, purché il riacquisto non sia finalizzato all’estinzione anticipata del prestito e i titoli restino in circolazione per almeno diciotto mesi. Se a scadenza non risulta rispettato tale requisito, l’emittente deve comunque versare il 20% sugli interessi e altri proventi corrisposti.

Riacquisto anticipato di obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi

Riacquisto anticipato di obbligazioni e titoli similari: chiarimenti fiscali

La risoluzione esamina le conseguenze fiscali del riacquisto anticipato, da parte dell’emittente, di obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi. Il chiarimento riguarda l’interpretazione dell’articolo 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, con particolare riferimento alla somma pari al 20% dovuta sugli interessi e altri proventi in caso di rimborso anticipato.

Quesito posto dall’Associazione istante

L’Associazione rappresenta che la Consob, con la Comunicazione 2 marzo 2009, n. 9019104, ha richiesto regole di condotta stringenti per la distribuzione alla clientela retail di prodotti finanziari illiquidi o potenzialmente illiquidi. Tra gli strumenti per garantire la liquidità viene indicato l’impegno dell’emittente, o dell’intermediario, a riacquistare il titolo su richiesta del cliente a condizioni di prezzo prefissate, il cosiddetto "impegno al riacquisto".

L’istante chiede se tale clausola, quando assunta dall’emittente, faccia scattare automaticamente il prelievo aggiuntivo del 20% previsto dall’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 26 del DPR n. 600/1973 per il rimborso anticipato di obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi.

Tesi interpretativa dell’istante

Secondo l’Associazione, la sola previsione contrattuale di riacquisto da parte dell’emittente non dovrebbe determinare automaticamente l’applicazione del prelievo del 20%, poiché il riacquisto del titolo non comporta necessariamente l’estinzione dell’obbligazione rimborsata.

Disciplina dell’articolo 26 del DPR 600/1973

L’Agenzia riepiloga il regime fiscale applicabile agli interessi derivanti da prestiti obbligazionari emessi da soggetti residenti in Italia:

  • la ritenuta prevista dall’articolo 26, primo comma, del DPR n. 600/1973 si applica con aliquota del 12,50% oppure del 27%;
  • l’aliquota del 12,50% si applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi e delle cambiali finanziarie;
  • l’aliquota del 27% si applica agli interessi e altri proventi:
    • di obbligazioni e titoli similari con scadenza inferiore a 18 mesi;
    • di obbligazioni e titoli similari con scadenza pari o superiore a 18 mesi, quando il rendimento effettivo all’emissione, comprensivo dello scarto di emissione, supera i limiti previsti dalla norma.

I limiti richiamati sono:

  • il doppio del tasso ufficiale di riferimento per i titoli negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all’Unione europea;
  • il tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi per gli altri titoli obbligazionari.

La norma prevede inoltre che, se il rimborso di obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi avviene prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al rimborso anticipato è dovuta dall’emittente una somma pari al 20%.

Finalità della somma del 20%

L’Agenzia precisa che il prelievo aggiuntivo del 20% è finalizzato a sanzionare le operazioni di estinzione anticipata di prestiti obbligazionari originariamente emessi con scadenza non inferiore a 18 mesi, i cui interessi beneficiano dell’aliquota del 12,50%.

Valutazione della fattispecie di riacquisto

Nel caso esaminato, il riacquisto avviene in forza di una clausola inserita su indicazione Consob, a tutela degli investitori e per assicurare la liquidità dei titoli. Tale riacquisto costituisce un diritto esercitabile dalla generalità dei sottoscrittori al verificarsi di determinate condizioni e, quindi, un evento che si realizza indipendentemente dalla volontà dell’emittente.

L’Agenzia ritiene che la somma del 20% non sia applicabile quando il riacquisto:

  • non è finalizzato all’estinzione del prestito prima del decorso dei 18 mesi;
  • non comporta, di fatto, l’anticipazione della scadenza originaria del titolo al di sotto del periodo minimo di 18 mesi.

Ulteriore condizione richiesta

Per escludere l’applicazione della somma del 20%, è inoltre necessario che la società emittente si impegni a destinare i titoli riacquistati alla negoziazione sul mercato. Questa condizione si considera soddisfatta se i titoli restano in circolazione per almeno diciotto mesi nel periodo di durata degli stessi.

Conclusione dell’Agenzia

Ricorrendo tali presupposti, il riacquisto anticipato delle obbligazioni da parte dell’emittente non rientra nella fattispecie prevista dall’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 26 del DPR n. 600/1973.

Resta però fermo che, se alla data di scadenza del prestito, nominale o di fatto per effetto dell’anticipata estinzione, non risulta rispettato il requisito dell’effettiva circolazione dei titoli per almeno diciotto mesi, anche non continuativi, l’emittente deve in ogni caso versare la somma del 20% sull’ammontare complessivo degli interessi e altri proventi corrisposti.

Vigilanza finale

La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici competenti.

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