Risoluzione n. 16 del 18/02/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 5060 da utilizzare nel modello F24 per la restituzione all’erario, da parte dei soggetti finanziatori, delle somme rimaste sul conto vincolato quando il finanziamento agevolato concesso per il sisma Abruzzo 2009 sia revocato, in tutto o in parte, oppure si estingua anticipatamente per altre cause. Indica inoltre le modalità di esposizione nel modello F24 e la valorizzazione dell’anno di riferimento.
Istituzione del codice tributo 5060 per la restituzione di importi residui del conto vincolato relativi ai finanziamenti agevolati per il sisma Abruzzo 2009
Istituzione del codice tributo per la restituzione delle somme residue del conto vincolato
La risoluzione n. 16/E del 18 febbraio 2011 interviene nell’ambito della disciplina dei finanziamenti agevolati concessi a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009. Il documento istituisce un nuovo codice tributo da utilizzare nel modello F24 per consentire ai soggetti finanziatori di restituire all’erario gli importi rimasti giacenti sul conto vincolato nei casi di revoca totale o parziale del contributo, ovvero di altre cause di estinzione anticipata del finanziamento.
Quadro normativo di riferimento
La risoluzione richiama i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2009 e del 3 agosto 2009, successivamente modificati dai provvedimenti del 30 ottobre 2009, del 26 marzo 2010 e del 28 ottobre 2010. Tali atti disciplinano le modalità di fruizione del credito d’imposta in caso di accesso al finanziamento agevolato previsto dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri:
- 6 giugno 2009, n. 3779 e successive modificazioni;
- 9 luglio 2009, n. 3790 e successive modificazioni.
È inoltre richiamata la Convenzione ABI e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) sottoscritta il 3 luglio 2009 e successive modificazioni, nonché la risoluzione 23 dicembre 2009, n. 287/E, con la quale erano già stati istituiti i codici tributo 6820 e 6821 per il recupero, mediante credito d’imposta, delle rate corrisposte in caso di accesso al finanziamento agevolato.
Presupposti per la restituzione delle somme
Il documento precisa che, quando il contributo nella forma di finanziamento agevolato sia oggetto di:
- provvedimento di revoca totale o parziale da parte del comune;
- altre cause di estinzione anticipata del finanziamento,
le somme residue giacenti sul conto vincolato, una volta estinto il contratto di finanziamento, devono essere restituite all’erario.
Codice tributo istituito
Per tali versamenti viene istituito il codice tributo:
- 5060 – “Restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi residui del conto vincolato, a seguito di revoca totale o parziale, ovvero di altre cause di estinzione anticipata del finanziamento agevolato, concesso in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo”.
Modalità di compilazione del modello F24
Il codice tributo deve essere indicato nel modello F24 nella sezione Erario, esclusivamente in corrispondenza delle somme esposte nella colonna “Importi a debito versati”.
Per il campo “anno di riferimento” deve essere indicato, nel formato AAAA, l’anno in cui:
- è stato emesso il provvedimento di revoca; oppure
- si è manifestata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento agevolato.
Finalità della misura
La risoluzione completa il quadro applicativo dei finanziamenti agevolati per il sisma Abruzzo, prevedendo uno specifico strumento di versamento per la restituzione delle somme non utilizzate sul conto vincolato nei casi in cui venga meno, totalmente o parzialmente, il presupposto del beneficio.
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