Risoluzione n. 15 del 18/02/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le polizze assicurative estere a contenuto finanziario sono soggette a monitoraggio fiscale, ma l’esonero si applica quando i flussi sono regolati tramite un intermediario residente incaricato di investimenti, disinvestimenti e riscossione dei proventi. Tale incarico può essere conferito sia dal contribuente sia direttamente dalla compagnia estera tramite clausola contrattuale. Dal periodo d’imposta 2011 l’intermediario deve comunicare i dati del contraente se la delega è revocata o la prestazione non viene riscossa tramite il suo intervento.
Polizze estere in libera prestazione dei servizi: esonero dal monitoraggio fiscale
Polizze estere offerte in libera prestazione dei servizi e monitoraggio fiscale
La risoluzione affronta il trattamento, ai fini del monitoraggio fiscale, delle polizze di assicurazione estere offerte in Italia in regime di libera prestazione dei servizi. Il tema riguarda in particolare le polizze a contenuto finanziario, come le �unit linked�e0 e �index linked�e0, e verifica quando ricorrano i presupposti per l�esonero dagli obblighi di compilazione del quadro RW.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama l�articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che disciplina gli obblighi di monitoraggio per investimenti all�estero e attivit�e0 estere di natura finanziaria detenute da persone fisiche, enti non commerciali e societ�e0 semplici o soggetti equiparati fiscalmente residenti in Italia.
In base a tale disciplina, il contribuente deve indicare nel modulo RW:
- nella sezione II, la consistenza al termine del periodo d�imposta, ossia il montante dei premi versati nel periodo in corso e in quelli precedenti, quale costo sostenuto per l�investimento, oltre agli ulteriori dati identificativi dell�attivit�e0;
- nella sezione III, i trasferimenti finanziari da e verso l�estero effettuati nel periodo d�imposta con riferimento alla polizza, cio�e8 il montante dei premi versati o delle prestazioni ricevute, anche se la polizza non risulta pi�f9 tra le consistenze finali.
Esigenza del monitoraggio e precedenti chiarimenti
L�Amministrazione finanziaria sottolinea che il monitoraggio serve a disporre degli elementi utili per i controlli sulla corretta imposizione dei redditi derivanti da attivit�e0 e investimenti esteri. Per le polizze assicurative estere, la circolare n. 45/E del 13 settembre 2010 aveva gi�e0 precisato che l�esonero opera per le polizze a contenuto finanziario contratte con compagnie estere tramite intermediario finanziario residente, purch�e9 il contribuente abbia affidato a un intermediario italiano l�incarico di regolare tutti i flussi collegati all�investimento, al disinvestimento e al pagamento dei proventi.
Presupposti dell�esonero
La risoluzione ricostruisce le ipotesi di esonero previste dall�articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 167 del 1990. Le fattispecie richiamate sono tre:
- attivit�e0 finanziarie affidate in gestione o amministrazione a intermediari residenti, anche senza opzione per il risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi tramite intermediari residenti, in qualit�e0 di controparti o mandatari di una delle parti;
- depositi e conti correnti intrattenuti all�estero.
In tutti i casi, l�esonero richiede che i redditi di natura finanziaria siano riscossi per il tramite di un intermediario residente, anche quando questi non abbia operato alcun prelievo alla fonte. L�elemento decisivo non �e8 quindi la funzione di sostituto d�imposta, ma l�incarico di riscossione conferito all�intermediario residente.
Applicazione alle polizze estere
Per le polizze assicurative estere a contenuto finanziario, l�esonero dal monitoraggio si applica quando il contratto sia concluso tramite un intermediario finanziario residente e l�intermediario italiano sia incaricato di gestire tutti i flussi connessi all�operazione, compresi investimento, disinvestimento e pagamento dei proventi.
La risoluzione chiarisce che non rileva la modalit�e0 con cui tale incarico viene conferito. Pu�f2 infatti avvenire:
- tramite delega del contribuente all�intermediario residente per l�incasso della prestazione assicurativa;
- oppure direttamente dalla compagnia estera, mediante clausola contrattuale che individui l�intermediario residente delegato a pagare la prestazione al contraente, inclusi riscatti anticipati e rendimenti.
Soluzione interpretativa accolta
L�Agenzia aderisce in sostanza alla lettura estensiva prospettata dall�Associazione istante. La circostanza decisiva �e8 la presenza obbligatoria di un intermediario residente nella fase di costituzione e in quella di chiusura del rapporto assicurativo, perch�e9 ci�f2 consente all�Amministrazione finanziaria di espletare i controlli e di acquisire i flussi attraverso un soggetto soggetto agli obblighi di comunicazione previsti dall�articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990.
Obblighi informativi dell�intermediario dal periodo d�imposta 2011
Per evitare difficolt�e0 operative e garantire l�effettivit�e0 del controllo, la risoluzione prevede che, a partire dal periodo d�imposta 2011, l�intermediario residente incaricato comunichi all�Amministrazione finanziaria i dati del contribuente contraente la polizza estera se:
- la delega ricevuta viene revocata;
- alla scadenza della delega la riscossione della prestazione non sia avvenuta tramite il suo intervento.
Tale comunicazione deve essere effettuata nell�ambito della dichiarazione del sostituto d�imposta, mediante modello 770.
Conclusione operativa
In conclusione, per le polizze estere a contenuto finanziario il regime di esonero dal monitoraggio fiscale non dipende dal fatto che sia il contribuente o la compagnia estera a conferire formalmente l�incarico all�intermediario residente. Ci�f2 che conta �e8 che la prestazione e gli altri flussi collegati all�operazione siano regolati attraverso un intermediario residente, in modo da consentire all�Amministrazione finanziaria gli opportuni controlli.
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