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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1773/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina (19/07/2024) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. (14/06/2024) per i reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990) e per il reato associativo contestato in capo 124). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza attuale delle esigenze speciali di prevenzione, alla proporzionalità e adeguatezza della misura detentiva e all'operatività della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. Sosteneva in particolare la cessazione della sua appartenenza al sodalizio già in primavera 2021 (richiamando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FUGAZZOTTO e GENOVESE e intercettazioni indicanti un suo rifiuto a proseguire l'attività illecita), nonché la rilevanza della sua collaborazione con la Polizia nel giugno 2021 (individuazione del NASTASI e conduzione agli ambienti di custodia dello stupefacente). Inoltre, ha richiamato elementi posteriori all'ultimo arresto (concessione degli arresti domiciliari, rispetto delle autorizzazioni lavorative, affidamento in prova, rigetto della misura di prevenzione) come idonei a superare la presunzione e a giustificare misure meno afflittive della detenzione in carcere. Il Tribunale aveva invece valorizzato intercettazioni ritenute indicative della persistenza di legami e aveva minimizzato la rilevanza della collaborazione del ricorrente, nonché dato rilievo al rinvenimento/consegna di denaro in occasione dell'esecuzione della misura.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale soprattutto per aver sottovalutato la rilevanza della collaborazione del DE GAETANO con gli inquirenti (indicazione del NASTASI e conduzione presso i luoghi di custodia della droga), nonché per aver ignorato o non valutato adeguatamente gli elementi successivi all'ultimo arresto (sostituzione della detenzione con arresti domiciliari, rispetto delle autorizzazioni, affidamento in prova, e rigetto della misura di prevenzione). La Corte ha ritenuto che tali elementi potevano suffragare la possibilità di superare la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. e di rendere la custodia in carcere non più proporzionata o adeguata. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Non è disposta la immediata rimessione in libertà dal provvedimento cassatorio; la cancelleria curerà le comunicazioni previste dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    art. 309, comma 7, c.p.p.

    Regola il riesame della misura custodiale e la competenza per il nuovo giudizio: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale ai sensi del comma 7 per un nuovo riesame motivato.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, c.p.p.

    Predisposizione della 'doppia presunzione' collegata a fattispecie di traffico di stupefacenti: la Corte ha osservato che tale presunzione può essere superata da elementi concreti (es. collaborazione con gli investigatori, tempo trascorso, condotte successive) e richiede motivazione adeguata se si intende mantenerla per giustificare la custodia in carcere.

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    Norme incriminatrici sul traffico di stupefacenti: la gravità indiziaria relativa alla contestazione di reati di droga è stata ritenuta non contestata, ma la Corte ha rimarcato che la mera gravità indiziaria non esaurisce la valutazione delle esigenze cautelari attuali.

  • norma relativa al reato associativo indicato nel capo

    capo 124) (contestazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)

    Il giudizio sulla persistenza del vincolo associativo richiede valutazione puntuale: la Corte ha considerato decisiva la collaborazione del ricorrente e il venir meno dell'affidabilità all'interno del sodalizio per ritenere che la permanenza della presunzione non fosse adeguatamente fondata.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione procedurale sulle comunicazioni successive alla decisione della Corte: la cancelleria curerà gli adempimenti utili, anche perché la cassazione non ha disposto la immediata liberazione.

Massime di principio

  • La collaborazione attiva con le forze di polizia (indicazione di fornitori, conduzione ai luoghi di custodia della droga) è elemento fortemente indiziario di dissociazione dal sodalizio e può contribuire a superare la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
  • Il mero accertamento della gravità indiziaria non è sufficiente a giustificare la custodia cautelare in carcere: il giudice deve valutare la persistenza attuale delle esigenze cautelari e la proporzionalità della misura, considerando anche fatti successivi all'ultimo arresto.
  • Il decorso del tempo e l'assenza di pendenze successive, unitamente al rispetto di misure alternative (domiciliari, autorizzazioni lavorative, affidamento in prova) vanno considerati congiuntamente e possono rendere idonee misure meno afflittive rispetto al carcere.
  • La motivazione del giudice che conferma la custodia in carcere deve affrontare e confutare puntualmente elementi concreti offerti dalla difesa volti a dimostrare il superamento della presunzione (es. dichiarazioni di collaboratori, iniziative collaborative del difensore, atti concreti di dissociazione).
  • La consegna spontanea di somme o il rinvenimento di denaro in sede di esecuzione della misura non devono essere automaticamente valorizzati come prova di persistenza dell'attività delittuosa senza puntuale esame probatorio del contesto e della natura della consegna.

Testo integrale

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