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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12164/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 24/10/2024. L'unico motivo deduceva l'eccessività della pena, contestando sia la misura della pena base sia gli aumenti e le diminuzioni applicati in relazione alle circostanze, oltre alla negazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura sulla quantificazione della pena non è consentita in sede di legittimità quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito; ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva motivato adeguatamente richiamando gli elementi ritenuti decisivi, e che la doglianza sulle attenuanti generiche era comunque aspecifica.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'eccessività della pena, perché la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., discrezionalità che nel caso concreto era stata adeguatamente motivata. Ha inoltre ritenuto aspecifica la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito nell'ambito della sua discrezionalità, secondo i criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve avvenire in aderenza ai criteri di gravità del fatto e di capacità a delinquere, valutati dal giudice di merito.

  • c.p.p.

    La censura che mira soltanto a contestare la misura della pena in sede di legittimità è ritenuta non consentita, perché attiene al merito della valutazione del giudice di appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile, se non per vizi motivazionali specifici e nei limiti consentiti, una mera contestazione della quantificazione della pena o del trattamento sanzionatorio operato dal giudice di merito.
  • La determinazione della pena base, così come gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione congrua.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se manca o è meramente apparente la motivazione; la doglianza deve inoltre essere specifica e non generica.
  • Quando il ricorso propone questioni già valutate dal giudice di merito senza indicare un effettivo vizio di legittimità, esso è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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