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Sentenza

Sentenza n. 3635/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 254/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.02.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202505148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza ex artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per l'importo complessivo di euro 1.500,00, condannando il Ministero ad attivarla per le tre annualità indicate. La ricorrente ha dedotto che, nonostante il giudicato, l'Amministrazione non aveva adempiuto. Ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il titolo esecutivo era stato notificato telematicamente al Ministero presso la sede reale e all'indirizzo PEC estratto dal Registro delle P.P.A.A.; era quindi decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l'Amministrazione avesse dato esecuzione alla pronuncia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la regolare notificazione del titolo esecutivo e l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice ha affermato che tale termine si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l'esecuzione riguarda un'obbligazione pecuniaria fondata su un giudicato, poiché consente all'Amministrazione di attivare e concludere il procedimento contabile di pagamento prima dell'introduzione dell'esecuzione giudiziale. Accertata l'inottemperanza, il TAR ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento della Carta elettronica del docente per le annualità stabilite dal giudice ordinario. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni e potrà utilizzare, in caso di incapienza, i capitoli di bilancio specificamente destinati e l'istituto del pagamento in conto sospeso. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori, per spese di giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo nell'assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la possibilità di impartire ordini all'Amministrazione e nominare un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di centoventi giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l'oggetto è l'esecuzione di un'obbligazione pecuniaria fondata su un giudicato; la notifica del titolo presso la sede dell'Amministrazione consente l'avvio del procedimento contabile di pagamento.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel giudicato da eseguire.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in legge

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a un'amministrazione pubblica l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria o il riconoscimento di una prestazione patrimonialmente valutabile.
  • Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere rispettato anche prima della proposizione del giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria fondata su un giudicato; il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione presso la sua sede e si giustifica con la necessità di consentire l'attivazione e la conclusione del procedimento contabile di pagamento.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine e all'istanza del creditore.
  • Il commissario ad acta, nell'eseguire un giudicato avente contenuto pecuniario, può ricorrere, ove manchino fondi disponibili, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti dovuti e all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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