Cassazione Penale, Ordinanza n. 11084/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva sostanzialmente confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato, riformando solo il trattamento sanzionatorio. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di omessa motivazione sulla determinazione della pena: secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente spiegato i criteri utilizzati per quantificare la sanzione. La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva invece indicato criteri specifici e coerenti con la pena applicata, valorizzando la mancanza di resipiscenza, il valore della merce sottratta e la pervicacia dell'azione, oltre ad aver correttamente applicato le riduzioni dovute per la scelta del rito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata così confermata la decisione di merito, che aveva mantenuto ferma la condanna, incidendo soltanto sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata in punto pena, richiamando il principio secondo cui il livello di analiticità della motivazione sui singoli aumenti di pena è proporzionato alla loro entità.
Norme richiamate
richiamato quale norma che qualifica il tentativo del reato contestato
richiamato come norma incriminatrice del furto
richiamato come aggravante del furto
richiamato come ulteriore aggravante del furto
non citato espressamente nel testo; non inserito
base normativa implicita della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità
Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800
richiamata per affermare che il grado di specificità della motivazione sui singoli aumenti di pena dipende dall'entità degli stessi
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio è infondata quando la sentenza impugnata indichi i criteri concretamente utilizzati per la quantificazione della pena e tali criteri risultino coerenti con il risultato finale.
- La motivazione sui singoli aumenti o decrementi di pena non richiede un livello di analiticità uniforme, ma deve essere proporzionata all'entità delle variazioni sanzionatorie operate.
- La valutazione della pena può legittimamente fondarsi su elementi come la mancanza di resipiscenza, il valore del bene oggetto di reato e la pervicacia dell'azione criminosa, purché tali elementi siano logicamente correlati alla sanzione irrogata.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste per il ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11063/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11069/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11071/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11072/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11074/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_penale · 24 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11077/2026 del 24/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →