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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11084/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva sostanzialmente confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato, riformando solo il trattamento sanzionatorio. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di omessa motivazione sulla determinazione della pena: secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente spiegato i criteri utilizzati per quantificare la sanzione. La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva invece indicato criteri specifici e coerenti con la pena applicata, valorizzando la mancanza di resipiscenza, il valore della merce sottratta e la pervicacia dell'azione, oltre ad aver correttamente applicato le riduzioni dovute per la scelta del rito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata così confermata la decisione di merito, che aveva mantenuto ferma la condanna, incidendo soltanto sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata in punto pena, richiamando il principio secondo cui il livello di analiticità della motivazione sui singoli aumenti di pena è proporzionato alla loro entità.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato quale norma che qualifica il tentativo del reato contestato

  • art. 624 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del furto

  • art. 625 n. 5 c.p.

    richiamato come aggravante del furto

  • art. 625 n. 7 c.p.

    richiamato come ulteriore aggravante del furto

  • art. 591 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo; non inserito

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa implicita della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità

  • Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800

    richiamata per affermare che il grado di specificità della motivazione sui singoli aumenti di pena dipende dall'entità degli stessi

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio è infondata quando la sentenza impugnata indichi i criteri concretamente utilizzati per la quantificazione della pena e tali criteri risultino coerenti con il risultato finale.
  • La motivazione sui singoli aumenti o decrementi di pena non richiede un livello di analiticità uniforme, ma deve essere proporzionata all'entità delle variazioni sanzionatorie operate.
  • La valutazione della pena può legittimamente fondarsi su elementi come la mancanza di resipiscenza, il valore del bene oggetto di reato e la pervicacia dell'azione criminosa, purché tali elementi siano logicamente correlati alla sanzione irrogata.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste per il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiTentativo

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