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Sentenza

Sentenza del 07/03/2017 n. 395 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Dichiarazione dei redditi -Quadro RW (trasferimenti da e per l'estero di danaro, titoli, valori immobiliari) - Omessa compilazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata ritenuta fondata: l'omessa compilazione del quadro RW non è considerata una violazione meramente formale, anche in assenza di imposta dovuta, perché viola le norme finalizzate a consentire il monitoraggio e il controllo fiscale delle attività e dei trasferimenti esteri. Ne consegue la legittimità della sanzione prevista per l'omissione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'omessa compilazione del quadro RW, non essendovi un debito d'imposta derivante dalle attività estere, costituisse una violazione meramente formale e quindi non sanzionabile. Il quadro RW, tuttavia, assolve anche a una funzione di monitoraggio fiscale dei trasferimenti e delle attività detenute all'estero; la sua omissione compromette l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Disciplina del quadro RW e del monitoraggio fiscale

    L'obbligo di compilazione del quadro RW ha natura autonoma rispetto all'eventuale obbligo di versamento di imposte. Esso è finalizzato a permettere all'Amministrazione finanziaria di controllare investimenti, attività finanziarie e trasferimenti di denaro detenuti o effettuati all'estero.

  • Norme sulle violazioni meramente formali

    Una violazione è meramente formale solo quando, pur integrando astrattamente una fattispecie illecita, non incide concretamente sull'interesse tutelato dalla norma. L'omissione del quadro RW non rientra in tale categoria, perché ostacola l'attività di controllo fiscale.

Massime di principio

  • L'assenza di un'imposta da pagare non esclude automaticamente l'obbligo dichiarativo né la sanzionabilità della sua omissione.
  • Gli adempimenti con funzione di monitoraggio fiscale possono essere autonomamente sanzionati, anche quando non emerga evasione o maggiore debito d'imposta.
  • Per qualificare una violazione come meramente formale occorre verificare se la condotta abbia concretamente leso l'interesse protetto dalla norma; l'impedimento o la compromissione dei controlli fiscali esclude, in linea generale, tale qualificazione.
  • In presenza di attività finanziarie, immobili o trasferimenti esteri, il contribuente deve valutare separatamente sia gli eventuali obblighi impositivi sia gli obblighi informativi e di monitoraggio.

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