Cassazione Civile, Ordinanza n. 09343/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto intimato in esecuzione di una sentenza di condanna del Tribunale di Salerno. La parte destinataria del precetto lo oppose ex art. 615 c.p.c., deducendo che il nome indicato nel dispositivo della sentenza era errato, essendo stato scritto in modo diverso dal suo effettivo nominativo. Il giudice di pace accolse l'opposizione limitatamente a tale errore materiale, ma condannò comunque l'opponente al pagamento del residuo importo ritenuto dovuto. La soccombente propose appello, ma il Tribunale di Salerno dichiarò l'appello inammissibile con ordinanza resa ai sensi dell'art. 342 c.p.c. La ricorrente ha quindi impugnato in cassazione l'ordinanza del Tribunale, sostenendo, in sostanza, che l'atto di appello fosse specifico e quindi conforme ai requisiti dell'art. 342 c.p.c., che il ricorso per cassazione fosse tempestivo perché proposto entro il termine semestrale dalla comunicazione dell'ordinanza e non nel termine breve, e che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello fosse autonomamente impugnabile con ricorso ordinario per cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'atto di appello, integralmente riportato nel ricorso, era specifico e rispettava i requisiti dell'art. 342 c.p.c.; ha inoltre ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione, poiché proposto entro sei mesi dalla comunicazione dell'ordinanza e non essendo risultata una notificazione idonea a far decorrere il termine breve. Ha poi qualificato l'ordinanza del Tribunale come provvedimento autonomamente impugnabile, perché dichiarava l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali e quindi aveva contenuto decisorio. Di conseguenza, ha accolto il ricorso, cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Salerno in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro il precetto.
L'atto di appello è ritenuto sufficientemente specifico e conforme ai requisiti di forma-contenuto richiesti dalla norma.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, se pronunciata per ragioni processuali e non per prognosi sfavorevole nel merito, è considerata autonomamente impugnabile con ricorso ordinario per cassazione.
È richiamato solo per il termine di deposito della motivazione in procedimento camerale.
Massime di principio
- L'appello è specifico quando consente di individuare con chiarezza le censure mosse alla decisione di primo grado e le ragioni della critica, senza necessità di formule sacramentali.
- L'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, pronunciata con ordinanza, ha contenuto decisorio ed è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione ordinario, poiché non equivale alla diversa ordinanza di filtro fondata sulla prognosi di manifesta infondatezza nel merito.
- Il termine per proporre ricorso per cassazione contro un provvedimento non notificato decorre dalla sua comunicazione e, in mancanza di notificazione, non si applica il termine breve dalla notifica.
- Quando il giudice di legittimità ritiene erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello, deve cassare l'ordinanza e rinviare al giudice di merito per la prosecuzione del giudizio e i necessari accertamenti di fatto.
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