Sentenza del 07/02/2018 n. 529 - Comm. Trib. Prov. Milano
Finanza locale - Tasse automobilistiche - Prescrizione - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo riporta esclusivamente il principio di diritto sulla decorrenza della prescrizione e non contiene informazioni sul dispositivo concreto, sull'accoglimento o sul rigetto del ricorso, né sulle parti processuali. Pertanto, non è possibile determinare l'esito specifico della sentenza o individuare il vincitore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza della prescrizione triennale del credito erariale relativo al pagamento della tassa automobilistica. Il principio affermato è che il termine di prescrizione non decorre dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge n. 2/1986, convertito con modificazioni dalla legge n. 60/1986.
Norme richiamate
Art. 3 del decreto-legge n. 2/1986, convertito con modificazioni dalla legge n. 60/1986
La norma è interpretata nel senso che la prescrizione triennale del credito relativo alla tassa automobilistica decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, e non dalla data di scadenza del pagamento.
Massime di principio
- Per i tributi automobilistici soggetti a prescrizione triennale, il calcolo del termine deve essere effettuato partendo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del pagamento.
- Non è sufficiente confrontare la data di scadenza della tassa con la data della richiesta di pagamento: occorre individuare l'inizio dell'anno successivo e verificare se, da quel momento, siano trascorsi tre anni senza atti interruttivi validamente notificati.
- Un atto validamente notificato dall'amministrazione entro il termine può interrompere la prescrizione e far decorrere un nuovo termine, secondo le regole applicabili.
- Poiché il testo non indica le parti né l'esito concreto del giudizio, il principio enunciato non consente da solo di stabilire chi abbia vinto la causa.
Testo integrale
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