Sentenza n. 744/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A)-dei provvedimenti e dei rispettivi allegati, emessi da ciascun Ufficio con competenza per Ambito Territoriale appartenente all’USR ER, che, per la/e rispettiva/e provincia/e nella classe di concorso AJ56: 1) determinano gli organici dell’autonomia del personale docente per l’a.s. 2025/26 nelle scuole; e specificamente: a) Ufficio 5° - Ambito Territoriale di Bologna prot. 8330 del 8.5.2025; b) Ufficio 6° - Ambito Territoriale di Ferrara prot. 4183 del 16.5.2025; c) Ufficio 7° - Ambito Territoriale di Forli-Cesena e Rimini - sede di Rimini prot. 2759 del 13.5.2025; d) Ufficio 8° - Ambito Territoriale di Modena prot. 7023 del 6.5.2025; e) Ufficio 9° - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza - sede di Parma del 5.5.2025; 2) pubblicano i movimenti definitivi del personale docente della scuola secondaria di primo per l’a.s. 2025/2026: a) Ufficio 5° - Ambito Territoriale di Bologna prot. 9327 del 23.5.2025; b) Ufficio 6° - Ambito Territoriale di Ferrara prot. 4473 del 23.5.2025; c) Ufficio 7° - Ambito Territoriale di Forli-Cesena e Rimini - sede di Rimini prot. 2936 del 23.5.2025; d) Ufficio 8° - Ambito Territoriale di Modena prot. 436 del 23.5.2025; e) Ufficio 9° - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza - sede di Parma prot. 4383 del 23.5.2025; B) delle note dell’USR Emilia Romagna prot. 23637 del 17.6.2025 e prot. 24931 del 27.6.2025; C) di tutti i decreti di trasferimento del personale docente verso le cattedre che avrebbero potuto essere opzionate dal ricorrente, giusta sentenza del TAR Bologna 411/2025; D) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, con il quale l’Amministrazione ha ovviato alla esecuzione della suddetta sentenza; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, precedente e prevalente rispetto a quello degli aspiranti alla mobilità, a conseguire l’assegnazione della cattedra per l’insegnamento di Pianoforte nella scuola secondaria di primo grado [AJ56], resasi disponibile presso l’IC “Dante Alighieri” di Rimini [RNMM81901X] a seguito dell’accoglimento della domanda di cambio di ruolo [in AJ55] della prof.ssa Simonetta Pesaresi, trasferita al Liceo Musicale “Albert Einstein” [RNPS02000L] ovvero, in subordine, l’assegnazione di altra cattedra per l’insegnamento di Pianoforte nella scuola secondaria di primo grado [AJ56] tra quelle resesi disponibili a seguito delle operazioni di mobilità meglio descritte nel corpo del ricorso, e per il risarcimento del danno patito dal ricorrente, a cui è stata preclusa, anche per l’anno scolastico 2025/2026, la scelta della cattedra spettantegli. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12.8.2025: - del provvedimento prot. 27379 dell’11.7.2025 dell’USR ER che individua il ricorrente vincitore collocatosi alla terza posizione della graduatoria di merito nel concorso D.D. 499, destinatario di contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dall’1.9.2023 ed economica dall’1.9.2025, sulla provincia di Bologna, presso la Scuola secondaria di primo grado “Veggetti” – Istituto Comprensivo “Grizzana Morandi” – di Vergato (classe di concorso AJ56); - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9.11.2025: - della nota pervenuta a mezzo pec in data 18.09.2025 prot. 37495, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna invitava l'odierno ricorrente “a comunicare all’Ufficio Scrivente la scelta della sede (fra quelle suindicate) entro e non oltre il termine di cinque giorni dal ricevimento del presente invito”; - della nota pervenuta a mezzo pec in data 27.10.2025 prot. 43258, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, provvedeva alla notifica del provvedimento appresso indicato; -della nota notificata a mezzo pec in data 27.10.2025 prot. 42869, con la quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna così disponeva: “il Sig. Brioli Francesco è individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dall’1.9.2023 ed economica dall’effettiva presa di servizio, sulla provincia di Bologna, presso l’Istituto Comprensivo di Loiano-Monghidoro (classe di concorso AJ56); il suddetto docente dovrà prendere servizio entro 15 giorni dalla notifica del presente atto, pena la decadenza per rinuncia al ruolo“; -dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, precedente e prevalente rispetto a quello degli aspiranti alla mobilità, a conseguire l’assegnazione della cattedra per l’insegnamento di Pianoforte nella scuola secondaria di primo grado [AJ56], resasi disponibile presso l’IC “Dante Alighieri” di Rimini [RNMM81901X] a seguito dell’accoglimento della domanda di cambio di ruolo [in AJ55] della prof.ssa Simonetta Pesaresi, trasferita al Liceo Musicale “Albert Einstein” [RNPS02000L] ovvero, in subordine, l’assegnazione di altra cattedra per l’insegnamento di Pianoforte nella scuola secondaria di primo grado [AJ56] tra quelle resesi disponibili a seguito delle operazioni di mobilità e per il risarcimento del danno patito dal ricorrente, a cui è stata preclusa, anche per l’anno scolastico 2025/2026, la scelta della cattedra spettantegli; nonché per l’annullamento del diniego di accesso di cui alla nota dell'Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna 27.10.2025 prot. 42869 5.01.2024 con la quale, inter alia, detto Ufficio comunicava che “il ricorrente, a mezzo del proprio legale, nella comunicazione del 19.09.2025, non ha espresso la propria scelta relativamente alle 4 sedi proposte, limitandosi ad evidenziare rilievi di carattere amministrativo ed organizzativo che restano prerogativa dell’Amministrazione scolastica” di fatto negando le informazioni che l'odierno ricorrente aveva chiesto al fine di esercitare il proprio diritto di scelta, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, successivi inclusi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di determinazione degli organici e di mobilità per l'anno scolastico 2025/2026, atti di assegnazione della sede di Vergato e di Loiano-Monghidoro, nonché diniego di accesso e atti adottati in esecuzione della sentenza n. 411/2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva originariamente impugnato la graduatoria del concorso ordinario per la classe AJ56, lamentando l'errata attribuzione dei titoli e il conseguente collocamento all'ottavo anziché al terzo posto. L'Amministrazione aveva successivamente rettificato in autotutela il punteggio e la graduatoria, attribuendogli il terzo posto. Con la sentenza n. 411/2025 il TAR aveva dichiarato improcedibile la domanda di annullamento della graduatoria e accolto la domanda diretta a riconoscere il diritto del ricorrente a scegliere la sede quale terzo in graduatoria, annullando il diniego amministrativo che aveva escluso tale possibilità. Nel nuovo giudizio il ricorrente ha impugnato gli atti di determinazione degli organici e della mobilità 2025/2026, sostenendo che avrebbero impedito l'esecuzione della precedente sentenza e che una cattedra AJ56 presso Rimini, resasi disponibile a seguito di un passaggio di ruolo, avrebbe dovuto essergli assegnata con precedenza rispetto ai partecipanti alla mobilità. Ha inoltre impugnato l'originaria assegnazione della sede di Vergato e, successivamente, il provvedimento del 23 ottobre 2025 con cui l'Amministrazione gli aveva assegnato la sede di Loiano-Monghidoro, deducendo violazione ed elusione del giudicato, violazione dell'effettività della tutela, difetto di istruttoria, travisamento, sviamento e violazione dell'art. 21-septies l. 241/1990. Il ricorrente ha infine proposto istanza di accesso ex art. 116 c.p.a., chiedendo informazioni sulla natura, disponibilità e composizione delle cattedre nelle sedi indicate dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha escluso l'inammissibilità del ricorso cumulativo, ritenendo che, secondo la prospettazione del ricorrente, gli atti impugnati fossero collegati nell'ambito dell'unica contestata esecuzione della sentenza precedente. Ha inoltre respinto l'eccezione relativa alla mancata notifica ai controinteressati, risultando la notifica effettuata a tutti i soggetti controinteressati. Ha invece dichiarato inammissibili, per carenza di legittimazione e di interesse, le domande contro gli atti della mobilità e della determinazione degli organici: il ricorrente non aveva partecipato alla mobilità e non avrebbe potuto parteciparvi neppure se fosse stato collocato correttamente al terzo posto, non possedendo il requisito della permanenza triennale nella prima sede di servizio; inoltre, l'eventuale annullamento di tali atti non gli avrebbe procurato utilità concreta e attuale. Ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le domande contro l'assegnazione della sede di Vergato, poiché tale assegnazione era stata sostituita dal successivo provvedimento di assegnazione a Loiano-Monghidoro. Nel merito ha respinto le censure contro il provvedimento del 23 ottobre 2025. L'Amministrazione aveva dato piena esecuzione alla sentenza n. 411/2025 e all'ordinanza cautelare n. 279/2025: aveva rettificato la posizione del ricorrente al terzo posto, individuato le sedi disponibili secondo la situazione del concorso del 2023, invitato il ricorrente a esprimere la propria preferenza e, dopo il mancato esercizio della scelta, assegnato la prima sede risultante dalle preferenze già espresse, cioè Loiano-Monghidoro. La sentenza precedente riconosceva il diritto di scegliere la sede quale terzo nella graduatoria del concorso, non il diritto di ottenere una cattedra nella provincia di Rimini derivante dalla successiva procedura di mobilità, alla quale il ricorrente non aveva partecipato. Le doglianze sull'effettiva organizzazione delle cattedre e sulla determinazione degli organici sono state ritenute estranee e comunque attinenti a valutazioni organizzative dell'Amministrazione, sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza. Il rifiuto del ricorrente di esprimere la preferenza e di prendere servizio presso la sede assegnata è stato ritenuto a lui imputabile. È stata quindi respinta anche la domanda risarcitoria. L'istanza ex art. 116 c.p.a. è stata respinta perché diretta non all'ostensione di documenti esistenti, ma alla richiesta di informazioni e all'elaborazione di dati da parte dell'Amministrazione; inoltre, mancava un interesse concreto, poiché il diritto di scelta riconosciuto dalla precedente sentenza era già stato reso esercitabile. Spese compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale è richiamato dal ricorrente, ma il TAR ritiene che sia stato concretamente rispettato dall'Amministrazione mediante la rettifica della posizione in graduatoria e la possibilità di scegliere la sede spettante quale terzo.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Richiamato nell'ambito della valutazione della non contestazione del fatto che il ricorrente non aveva partecipato alla procedura di mobilità.
art. 116 c.p.a.
La tutela dell'accesso non comprende una richiesta generica di informazioni né impone all'Amministrazione di elaborare dati; la domanda è stata inoltre respinta per carenza di interesse concreto.
art. 21-septies l. 241/1990
Invocato dal ricorrente per dedurre nullità o elusione del giudicato; il TAR ha escluso che il provvedimento di assegnazione della sede eludesse la precedente sentenza.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
La disciplina dell'accesso riguarda documenti amministrativi esistenti e non fonda un obbligo dell'Amministrazione di fornire informazioni o procedere a elaborazioni di dati per conto dell'interessato.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; le relative censure sono state ritenute infondate.
Massime di principio
- Il riconoscimento giudiziale del diritto di un candidato a scegliere la sede secondo la posizione corretta in una graduatoria concorsuale impone all'Amministrazione di consentire la scelta nell'ambito delle sedi disponibili per quella specifica procedura e secondo le preferenze espresse, ma non attribuisce il diritto a conseguire sedi divenute disponibili in una successiva e autonoma procedura di mobilità.
- Quando l'Amministrazione invita l'interessato a esprimere le preferenze tra le sedi disponibili in esecuzione di una pronuncia e l'interessato non formula alcuna scelta, l'Amministrazione può procedere all'assegnazione sulla base delle preferenze già espresse nella procedura originaria, purché tale assegnazione rispetti la posizione riconosciuta dal giudicato.
- La legittimazione e l'interesse a impugnare gli atti di una procedura selettiva o di mobilità presuppongono la partecipazione, o almeno la titolarità di una posizione giuridica differenziata e un'utilità concreta derivante dall'eventuale annullamento; tali condizioni mancano quando il soggetto non poteva partecipare alla procedura e l'annullamento degli atti non gli procurerebbe alcun vantaggio.
- La sopravvenuta sostituzione di un provvedimento di assegnazione con un nuovo atto, avente effetti sostitutivi e autonomamente impugnato, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla legittimità del provvedimento originario.
- L'accesso documentale non può essere utilizzato per ottenere dall'Amministrazione mere informazioni o nuove elaborazioni di dati non contenute in documenti amministrativi già esistenti; in ogni caso, occorre un interesse concreto e attuale all'accesso.
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