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Sentenza

Sentenza n. 1677/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento della nota dell'Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, prot. n. 9478 del 2 agosto 2022 avente ad oggetto “avviso ricognizione personale avente diritto alla stabilizzazione”; nonché di ogni atto connesso, conseguente, precedente e successivo.

Giustizia amministrativa202205565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota dell'Azienda Ospedaliera avente ad oggetto l'avviso di ricognizione del personale avente diritto alla stabilizzazione

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la nota dell'Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento relativa all'avviso di ricognizione del personale avente diritto alla stabilizzazione, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti connessi, conseguenti, precedenti e successivi. L'Amministrazione si era costituita. Successivamente, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e notificata alla controparte, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. L'Azienda resistente ha invece chiesto la condanna della ricorrente alle spese processuali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, rilevando che l'azione era disponibile e che la dichiarazione di rinuncia, validamente sottoscritta e notificata, imponeva di prenderne atto. L'estinzione è stata pronunciata ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha compensato integralmente le spese tra le parti, ravvisando giusti motivi nella peculiarità degli interessi coinvolti, nella complessiva vicenda processuale e nella natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso e consente la definizione del giudizio mediante estinzione quando l'azione è disponibile e la rinuncia è ritualmente manifestata.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando riguarda un'azione disponibile, comporta l'estinzione del giudizio se è ritualmente formulata dal difensore munito di procura speciale e portata a conoscenza della controparte.
  • In presenza di una rinuncia validamente proposta, il giudice amministrativo deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito della controversia.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta, con adeguata giustificazione, in ragione della peculiarità degli interessi coinvolti, della vicenda processuale complessiva e della natura meramente processuale della decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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